Progetto

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Art. 8 Impegno d'impiego

1 Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.

2 Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro.

3 Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.

Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale

Art. 9 Oggetto dell’imposta

Soggiacciono all'imposta:

a. la produzione di:

1. bevande spiritose,

2. etanolo;

b. l'importazione di:

1. prodotti di cui alla lettera a,

2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume.

Art. 10 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce:

a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;

b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 11 Persone assoggettate all'imposta

Sono assoggettati all'imposta:

a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;

b. per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale;