Progetto

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Art. 31 Realizzazione del pegno fiscale

1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando:

a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e

b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.

2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario.

Art. 32 Garanzia dell'imposta

1 L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando:

a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e

b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando:

1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o

2. il debitore è in ritardo con il pagamento.

2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale.

3 Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati:

a. il motivo legale della garanzia;

b. l'importo da garantire;

c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.

4 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18893 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

5 Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF.

6 L’opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

7 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

3 RS 281.1