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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine
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b. dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.
2 Il Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione.
3 Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione.
Art. 19 Deposito fiscale
1 Le aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l’etanolo assoggettati all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta:
a. con l'introduzione in un deposito fiscale;
b. con la produzione in un deposito fiscale; o
c. con la gestione di un deposito fiscale.
2 Tali aziende necessitano di un'autorizzazione.
3 L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda:
a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;
b. presenta le garanzie necessarie; e
c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale.
5 L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.
6 Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento.
Art. 20 Rimborso
1 L'imposta è rimborsata su domanda:
a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane.
b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume.
2 L’aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l’aliquota più bassa.
3 Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all’anno.