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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

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Art. 25 Prescrizione del diritto di tassazione

1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

2 La prescrizione è interrotta:

a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;

b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.

3 La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera.

4 L’interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.

5 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione

1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

2 La prescrizione è interrotta:

a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;

b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.

3 È sospesa:

a. durante una procedura di ricorso;

b. finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera;

c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.

4 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

5 Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Art. 27 Perdita fiscale

1 L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale (DPA).

2 Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con preci-

2 RS 313.0