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Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 22 pagine

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sione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.

Sezione 6: Analisi dell'alcol

Art. 28

1 Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione.

2 Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:

a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali;

b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e

c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.

3 Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.

Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta

Art. 29 Diritto di pegno fiscale

1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:

a. la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o

b. la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento.

2 Il diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Art. 30 Sequestro

1 L'autorità competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.

2 Procede al sequestro della merce:

a. prendendone possesso; o

b. diffidando il detentore a non disporne.

3 Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.