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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Art. 20b Divieto di consumare bevande alcoliche durante il trasporto profes-

sionale di persone

1 I conducenti che effettuano trasporti professionali di persone non possono consumare bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l’inizio del lavoro.

2 I conducenti nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato non possono guidare sotto l’influsso di bevande alcoliche.

Sezione 2: Condizioni di esercizio dei veicoli

Art. 21 Sicurezza operativa

(art. 29 LCStr)

1 Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori.

2 Se, mentre si è in viaggio, si manifestano difetti poco gravi, è possibile proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

3 Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili, i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti e dal veicolo e dal carico devono essere rimossi la neve, il ghiaccio e simili.

4 I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare con targhe professionali per effettuare corse di trasferimento se vengono adottate tutte le precauzioni atte a impedire che siano messi in pericolo altri utenti della strada. È vietato circolare con questi veicoli se:

a. il dispositivo di guida e i freni non sono in perfetto stato di sicurezza;

b. non sono provvisti della luce di fermata;

c. le luci, di notte o in scarse condizioni di visibilità, non corrispondono alle prescrizioni;

d. causano eccessivo rumore.

Art. 22 Misure di protezione per il veicolo e il carico

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

1 Le parti costitutive dei veicoli o i carichi che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.

2 Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati visibilmente, di giorno con banderuole o pannelli e, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, con luci o catarifrangenti di colore bianco sul davanti e rosso sul retro; i catarifrangenti possono essere collocati al massimo a 90 cm dal suolo.