Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Nelle nuove disposizioni si descrivono unicamente i trasporti ammessi; gli altri si desumono senza che sia necessario menzionarli. Non è pertanto ripreso l’elenco esemplificativo di trasporti vietati (art. 88 ONC) né si entra nel merito della questione di chi possa eseguire trasporti agricoli (cfr. attuale norma, non molto coerente, nell’art. 86 cpv. 3, art. 87 cpv. 2 frase introduttiva e art. 89 ONC).
Se si esaminano le disposizioni vigenti tenendo conto soltanto dei trasporti ammessi, si constata che le differenze tra queste e le nuove disposizioni sono in realtà di scarsa entità. Vengono tuttavia ridotte le possibilità d’interpretazione: le attuali disposizioni prevedono che, se un poliziotto che effettua un controllo vuole essere indulgente, può appellarsi all’articolo 88 ONC («trasporti vietati») e prendere quindi provvedimenti soltanto se la fattispecie in questione rientra tra quelle menzionate in questo articolo. Adottando una lettura un po’ più rigida, si può sostenere che, in base alle disposizioni vigenti, determinati trasporti sono espressamente ammessi e altri vietati. Nel caso di trasporti non menzionati, si può verificare di volta in volta come vadano classificati. Poiché nell’avamprogetto sono contemplati soltanto i trasporti ammessi, si ritiene che, nei casi dubbi, si tenderà ad assumere un atteggiamento più rigido nel valutare l’ammissibilità dei trasporti con veicoli agricoli.
Articolo 37: Trasporti ammessi
Questa disposizione corrisponde per lo più al diritto vigente (art. 86 cpv. 1–2 ONC). La modifica principale consiste nella cancellazione della lettera b; questa non ha tuttavia alcuna ripercussione poiché le aziende ortofrutticole e vitivinicole rientrano comunque nella categoria delle aziende agricole e non è quindi necessario menzionarle.
Articolo 38: Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola
L’unica modifica apportata rispetto al diritto vigente consiste nel fatto che i trasporti in relazione con lavori di formazione di nuove terre e di dissodamento, eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo, non sono più considerati trasporti agricoli. Si parte infatti dal presupposto che queste operazioni non abbiano ormai più rilevanza pratica.
La modifica introdotta nel capoverso 2 lettera b rispetto al diritto vigente è una conseguenza dello stralcio dell’articolo 86 capoverso 3 ONC. La lettera b è riformulata per reintrodurre il nesso materiale perso con tale stralcio. I veicoli agricoli dovrebbero essere utilizzati per lavori di arginatura soltanto se il proprietario di un’azienda agricola partecipa direttamente a tali lavori.
Articolo 39: Permessi speciali
Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 90 ONC).
Capitolo 4: Norme di comportamento per i veicoli
Sezione 1: Norme generali
Articolo 40: Guida del veicolo
Rispetto all’articolo 3 ONC, cui si rifà questo articolo, nella nuova disposizione l’aspetto concernente l’attenzione del conducente è disciplinato a parte e si applica a tutti gli utenti della strada (art. 4 AP-OUStr). La norma speciale per i conducenti di torpedoni è stralciata perché già inclusa nel capoverso 1 e quella concernente l’equipaggiamento con un odocronografo è spostata nelle OLR 1 e OLR 2, il che consente anche di eliminare una piccola incoerenza (nella ONC l’obbligo di mettere a disposizione i dischi e le chiavi è riferito al detentore del veicolo, mentre nella OLR al datore di lavoro, cfr. art. 22 cpv. 3 OLR 2 e art. 14a cpv. 6 OLR 1).