Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 41: Velocità adeguata
In questa disposizione viene ripreso, nella misura del necessario, il diritto vigente (art. 4 ONC). Il capoverso 2 dell’articolo 4 ONC, secondo cui è necessario circolare lentamente se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi, può essere stralciato perché già sufficientemente disciplinato nella legge (art. 32 cpv. 1 LCStr). Lo stesso dicasi per la disposizione secondo cui il conducente deve circolare in modo da non spaventare gli animali che incontra (trainanti o meno veicoli); tale disposizione ha perso la sua ragione d’essere e, ancora una volta, è comunque sufficientemente disciplinata nella legge (art. 26 cpv. 1 LCStr).
Articolo 42: Limitazioni generali della velocità
Questo articolo corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 4a ONC). Cambia il fatto che, ora, si specifica soltanto dove inizia la limitazione della velocità e non dove termina, dato che la prima limitazione termina automaticamente dove si segnala l’inizio di quella generale.
La disposizione sarà tuttavia modificata non appena sarà introdotto il nuovo sistema concernente il significato dei cartelli di località (cfr. Commenti generali lett. E, n. 4.4 e disposizioni finali).
Ciò significa che, quando terminerà la prima fase d’attuazione (cfr. Commenti generali lett. E, n. 4.4), sarà modificata anche la regola riportata nell’articolo 42: all’interno delle località la limitazione generale della velocità a 50 km/h vigerà a partire dal segnale d’inizio della località (e non più dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»). Sarà inoltre stralciata la regola secondo cui i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti sono tenuti a rispettare il limite di 50 km/h, anche se manca il segnale, appena inizia una zona densamente edificata. L’attuale norma concernente i cartelli di località prevede che questi siano collocati, senza eccezione, dove iniziano le zone con abitazioni sparse (art. 50 cpv. 4 OSStr); si può pertanto dare per scontato che il cartello d’inizio della località sia in effetti sempre presente (e che ve ne sia anche un’esigenza pratica). È pertanto superfluo prevedere una regola per i conducenti che entrano in una località da una strada in cui manca il segnale di località, dato che questa situazione non dovrebbe presentarsi affatto.
Per il momento, comunque, non cambia ancora nulla per gli utenti della strada; il criterio determinante per l’inizio del limite di velocità diventerà il cartello di località soltanto dopo che i cartelli saranno stati collocati correttamente, ossia quando si sarà conclusa la prima fase d’attuazione, durante la quale gli enti pubblici saranno chiamati a spostare i cartelli. Soltanto allora il presente articolo sarà adeguato conformemente alla formulazione riportata nelle modifiche da decidere in un’ordinanza a parte.
Articolo 43: Velocità massima per alcuni generi di veicoli
Questa disposizione corrisponde per lo più al diritto vigente (art. 5 ONC), a parte il fatto che i limiti di velocità applicabili ai singoli generi di veicoli sono ora disciplinati in un unico capoverso, all’interno del quale vengono elencati più nel dettaglio i veicoli interessati. Sotto il profilo materiale, ciò non comporta tuttavia alcuna modifica. La possibilità che venga rilasciato un permesso per un limite di velocità più elevato nel caso del rimorchio di un veicolo o del traino di un carrello è sancita per entrambi i casi in un unico capoverso. I capoversi 3 e 4 dell’articolo vigente sono riuniti nel capoverso 3 del nuovo articolo.
Articolo 44: Comportamento nei confronti dei pedoni
Conformemente alla LCStr, se necessario, i conducenti sono tenuti a fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che si trovano sui passaggi pedonali o che stanno per accedervi (art. 33 cpv. 2 LCStr). La nuova disposizione sancisce che i veicoli in transito debbano dare la precedenza ai pedoni che intendono visibilmente attraversare un passaggio pedonale.