Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
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cheggio contrassegnate: in questi casi non è necessario accendere le luci; lo stesso dicasi se i veicoli sostano in zone sufficientemente illuminate. Negli altri casi, per ragioni di sicurezza, i veicoli multi-traccia (anche quelli non motorizzati, per i quali il diritto vigente non prevede una regola chiara) possono essere lasciati in sosta di notte e in condizioni di cattivo tempo soltanto se sono state accese le luci di posizione. I casi in cui, all’interno delle località, i veicoli lunghi fino a sei metri e alti due metri devono accendere le luci di posteggio sono limitati, ragione per cui la disposizione che riguarda questi casi è spostata più avanti, insieme a quelle concernenti le norme da seguire all’interno delle località (art. 67 cpv. 2 AP-OUStr).
Il capoverso 6 è provvisorio e dovrà essere rivisto conformemente ai risultati della revisione della LCStr proposta nell’ambito di via sicura; sarà cioè riformulato per includere l’obbligo di accendere i fari a luce anabbagliante anche di giorno oppure sarà stralciato.
I capoversi 7 e 8 corrispondono sostanzialmente al diritto vigente (art. 30 cpv. 2, 32 cpv. 4, 1° per. ONC).
Articolo 49: Deroghe autorizzate alle norme della circolazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 85 capoverso 3 ONC, incluso nella sezione «Veicoli speciali e trasporti speciali». Nell’avamprogetto è stata invece inserita tra le «Norme generali della circolazione» perché i veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulitura della strada non sono normalmente considerati veicoli speciali né trasporti speciali e perché questa possibilità di derogare dalle norme della circolazione interessa anche gli altri utenti della strada.
Sezione 3: Singole manovre
Articolo 51: Circolazione a destra
Dell’attuale articolo 7 ONC il nuovo articolo riprende soltanto il capoverso 3; gli altri sono infatti stati giudicati superflui: le eccezioni al divieto di circolare a destra (art. 7 cpv. 1 ONC) sono state stralciate per ragioni di sicurezza. Il contenuto del capoverso 2 è già ampiamente disciplinato dalla legge (art. 34 cpv. 1 LCStr). Lo stesso dicasi per la fattispecie dell’attuale capoverso 4 (art. 33 cpv. 3 LCStr), per la quale non sussiste pertanto l’esigenza di un ulteriore intervento normativo.
I capoversi 2 e 3 si basano su disposizioni attualmente disciplinate alla voce «Corsie, circolazione in colonna» (art. 8 cpv. 4 ONC). In realtà, le regole in questione non sono legate alle corsie demarcate o alla circolazione in colonna, bensì al fatto di dover circolare a destra e, per questa ragione, sono state incluse nell’articolo in oggetto. Il capoverso 2 riprende il diritto vigente. Nel capoverso 3 viene esteso il diritto dei velocipedi di derogare all’obbligo di circolare a destra: oltre che sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra, i velocipedi possono ora derogarvi anche su quelle che permettono di svoltare a destra se, diversamente dagli altri veicoli, sono autorizzati a proseguire diritto. Si specifica inoltre che, in entrambi i casi, i velocipedi possono derogare all’obbligo di circolare a destra soltanto se si trovano in prossimità dell’intersezione (anche se le frecce di preselezione dovrebbero essere collocate molto prima dell’intersezione).
Articolo 52: Corsie, circolazione in colonna
Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 8 cpv. 1–3 ONC); nel capoverso 1 non si menziona tuttavia la circolazione in colonne, perché questa è disciplinata sufficientemente nei capoversi che seguono e perché altrimenti si potrebbero creare alcune contraddizioni. Sebbene il concetto di «circolazione in colonne parallele» sia molto importante per via delle conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione dell’articolo 52, l’esperienza insegna che questa espressione, non essendo del tutto chiara, può dare adito a malintesi. Durante la revisione delle ordinanze si è pertanto esaminata la possibilità, in seguito scartata, di definire questo concetto o almeno di precisare meglio le fattispecie ammesse e quelle vietate.