Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 59: Casi speciali di precedenza
I primi due capoversi riprendono il diritto vigente (art. 15 cpv. 2–3 ONC). L’obbligo di dare la precedenza se il conducente si immette in una strada valicando il marciapiede è però ora limitato agli attraversamenti di marciapiedi, così come definiti nell’articolo 3 capoverso 7 AP-OUStr. L’obiettivo è quello di far sì che gli enti pubblici delimitino verticalmente dalla carreggiata i marciapiedi che la solcano, sempre che la strada che confluisce in un’altra non sia l’uscita da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade rurali, da ciclopiste, da parcheggi, da posti di rifornimento e simili.
Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 5 dell’articolo 40 ONC.
Articolo 60: Retromarcia e inversione
Per ragioni di sicurezza, l’uso della retromarcia (cfr. Commenti generali lett. F, n. 1 ) è limitato alle manovre. Nelle strade con scarsa visibilità o per lunghi tratti è ora ammessa soltanto se non è possibile avanzare con il veicolo (cpv. 1). L’obbligo di farsi aiutare da un’altra persona quando si effettuano manovre è già contemplato nell’articolo 4 capoverso 4 dell’avamprogetto e non è quindi necessario ripeterlo.
Per quanto riguarda l’inversione (cpv. 2), non è stata ripresa la disposizione secondo cui il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata (art. 17 cpv. 4, 1° per. ONC) perché tale disposizione non sancisce alcun diritto né dovere.
Articolo 61: Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada
Dell’attuale articolo 25 ONC sono stati ripresi soltanto i capoversi 2 e 3. Nel testo tedesco è stato cancellato il termine «Bahn» (nuovo cpv. 2), il che non ha tuttavia alcuna conseguenza sul piano materiale, dato che il termine «Strassenbahn» è un iperonimo di tutti i veicoli che si spostano su rotaie collocate nella carreggiata. Il capoverso 1 dell’articolo in vigore è stato tralasciato perché ha perso la sua ragione d’essere e perché trovano comunque applicazione le norme generali di sorpasso. I capoversi 4 e 5 non sono stati ripresi perché il primo è una semplice spiegazione e, per quanto riguarda il secondo, gli aspetti rilevanti vengono disciplinati nell’articolo 62 capoverso 4 lettera h AP-OUStr.
Sezione 4: Fermata e parcheggio
Articolo 62: Fermata
Conformemente al diritto vigente, il parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. Sulla base di questa regola, nella prassi giudiziaria si è iniziato a considerare un parcheggio qualsiasi altro tipo di sosta breve (p. es. quelle effettuate per leggere un biglietto o per telefonare a qualcuno)6. Per correggere questa interpretazione, nel capoverso 1 del nuovo articolo viene definito cosa si intende per fermata: oltre alle soste per far salire o scendere passeggeri e per caricare o scaricare merci, questa include le soste brevi non causate dal traffico, nella misura in cui sia possibile proseguire la corsa in ogni momento. Questa definizione offre un certo margine di manovra: le soste brevi può infatti durare fino a cinque minuti. L’obiettivo è di associare alla sosta regole meno rigide, in analogia a quelle previste per il parcheggio, per consentire, per esempio, di svolgere determinate operazioni che, durante la guida, non sono o non dovrebbero essere svolte (p. es. le brevi telefonate con il telefonino).
Il principio enunciato nel diritto vigente secondo cui i conducenti devono fermarsi se possibile fuori della strada (art. 18 cpv. 1 ONC) è ripreso nel capoverso 2 del nuovo articolo, a cui viene aggiunto: «oppure nei parcheggi». Si intende così chiarire che i parcheggi, oltre che per posteggiare il veicolo, possono servire anche per brevi soste.
6 DTF 90 IV 30, 92 IV 10