Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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Nel capoverso 3 è stato cambiato il punto di riferimento sostituendo «sul lato sinistro della strada» con «sulla carreggiata di contromano»; in questo modo non è più necessario prevedere un’eccezione per le strade a senso unico, visto che in queste strade non vi è una carreggiata di contromano (art. 18 cpv. 1 lett. d ONC).

Il capoverso 4 corrisponde alla disposizione in vigore (art. 18 cpv. 2 ONC), ma la distanza minima a cui ci si deve fermare prima dei passaggi pedonali è estesa da cinque a dieci metri (lett. e); la lettera h è ripresa da un’altra disposizione (art. 25 cpv. 5 ONC). La «linea vietante l’arresto» [10m] non è più obbligatoria, dato che il divieto generale di fermata è stato esteso a dieci metri. Considerate le numerose eccezioni nella prassi (cfr. in particolare corsie ciclabili), pur essendo obbligatoria, con il tempo la linea vietante l’arresto è divenuta l’eccezione e la sua assenza la regola. Si è pertanto deciso di adeguare l’ordinanza a questi sviluppi e di sostituire l’obbligatorietà di tale linea con il divieto generalizzato (anche senza linea) di fermarsi ad almeno dieci metri, in modo da garantirne l’osservanza.

Il diritto vigente prevede diverse disposizioni concernenti la fermata in prossimità di binari e rotaie di tranvie o ferrovie su strada (art. 18 cpv. 1 lett. a ed art. 25 cpv. 5, 1° per. ONC), ma la terminologia usata non è sempre uniforme. Per semplificare le cose, si è deciso di impiegare unicamente il termine «binario» (cpv. 3 lett. a e 4 lett. h).

Nel capoverso 5 viene disciplinata la fermata sui marciapiedi (sinora oggetto dell’art. 41 cpv. 1bis ONC): i velocipedi e i veicoli possono fermarsi sui marciapiedi se lasciano libero uno spazio di almeno un metro e mezzo per il passaggio dei pedoni. Poiché il fatto che i velocipedi possano fermarsi sui marciapiedi implica che vi possano circolare, il che è consentito in casi rari, non si ritiene necessario prevedere due disposizioni separate per i veicoli e i velocipedi.

Il capoverso 6 corrisponde all’attuale articolo 18 capoverso 3 ONC, eccetto l’ultimo periodo, stralciato perché giudicato superfluo.

Articolo 63: Carico e scarico di merci

In quanto caso speciale della fermata, la fattispecie in oggetto è disciplinata prima del parcheggio. Nel capoverso 1 del nuovo articolo è introdotta la definizione di «carico e scarico di merci», basata sulla giurisprudenza del Tribunale federale7.

Gli altri capoversi rispecchiano sostanzialmente il diritto vigente (art. 18 cpv. 4, 21 cpv. 2 e 3 ONC).

Articolo 64: Parcheggio, in generale

Il capoverso 1 riprende la disposizione in vigore (art. 19 cpv. 2 ONC) con qualche modifica: non viene, per esempio, più operata una distinzione tra passaggi a livello all’interno e fuori delle località né una differenziazione per le strade principali, dove il parcheggio, secondo l’avamprogetto, è sostanzialmente vietato (per ragioni di sistematica, tale divieto è ora disciplinato nella disposizione riguardante il segnale «Strada principale», art. 119 cpv. 2 AP-OUStr). Essendo già previsto in altre disposizioni, è stralciato anche il divieto di parcheggiare sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata.

I capoversi 2–4 corrispondono al diritto vigente (art. 19 cpv. 3, 20 cpv. 1 e 41 cpv. 1 ONC).

Articolo 65: Parcheggio con il «contrassegno di parcheggio per persone disabili»

In questo articolo, oltre alle agevolazioni di parcheggio per persone disabili, è ora disciplinato, in termini generali, l’utilizzo del contrassegno di parcheggio destinato a queste persone. Il contrassegno deve essere apposto anche quando il veicolo è posteggiato in un parcheggio per disabili; è cioè necessario anche quando il posto di parcheggio per disabili non è indicato con un segnale, bensì soltanto demarcato (nel diritto vigente l’utilizzo del contrassegno è

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