Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’avamprogetto. Il capoverso 2 dell’articolo 75 AP-OUStr si basa sul capoverso 4 dell’articolo 52 ONC, sebbene l’obbligo di lasciare libera la parte sinistra della strada non si riferisca più soltanto alle strade principali, ma sia generalizzato a tutte le strade, eccetto quelle poco trafficate. Il fatto che una strada sia poco trafficata appare infatti un criterio più importante della qualifica di strada principale.

Articolo 76: Cavalli montati

Questo articolo riprende in toto il diritto vigente senza modifiche di ordine materiale (art. 51 ONC).

Articolo 77: Disposizioni comuni

Questo articolo riprende in toto il diritto vigente senza modifiche di ordine materiale (art. 53 ONC)

Capitolo 6: Comportamento in caso d’incidente

Articolo 78: Misure di sicurezza sul luogo dell’incidente

Questo articolo corrisponde ai primi due capoversi dell’articolo 54 ONC, eccetto che per l’obbligo di informare l’amministrazione della ferrovia in caso di incidenti nei passaggi a livello, non più menzionato esplicitamente perché già sancito nella legge (art. 51 cpv. 4 LCStr).

Lo stralcio della disposizione secondo cui le persone curiose non devono fermarsi sui luoghi dell’incidente né parcheggiare i loro veicoli nelle vicinanze (cfr. art. 54 cpv. 3 ONC) non ha praticamente nessuna ripercussione: il comportamento che si chiede di adottare con questa disposizione dovrebbe essere dettato dal buon senso e valere in qualsiasi circostanza, non solo nell’ambito stradale. Il fatto di esplicitare questo obbligo non consentirà di evitare che vi siano persone che lo ignorano; la polizia ha inoltre la facoltà di allontanare queste persone dal luogo dell’incidente anche senza dover fare appello all’ordinanza. Chi non dovesse ottemperare alle istruzioni della polizia potrà essere denunciato. Anche secondo il diritto vigente la polizia è comunque tenuta a esortare esplicitamente i curiosi ad allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Articolo 79: Incidenti con danni alle persone

Questo articolo corrisponde al diritto vigente (art. 55 ONC), eccetto che per la disposizione secondo cui le persone non coinvolte in un incidente sono tenute a prestare assistenza. Questo obbligo si desume infatti dal Codice penale8 (art. 128 CP) ed è vincolato a condizioni precise. Nell’articolo 51 capoverso 2 LCStr è inoltre sancito che le persone non coinvolte in un incidente devono prestare soccorso «nella misura che si può esigere da esse».

Articolo 80: Accertamento dei fatti

Diversamente dall’articolo 56 capoverso 1 ONC, che prevede semplicemente una norma dispositiva, il capoverso 1 del nuovo articolo sancisce esplicitamente l’obbligo di documentare lo stato di fatto sul luogo dell’incidente prima che venga modificato. Secondo il diritto vigente, inoltre, la posizione delle vittime va «segnata» sulla strada; in base all’avamprogetto, si possono invece usare anche altri metodi (p. es. fotografie). Si specifica inoltre che tale obbligo sussiste soltanto per gli incidenti che devono essere notificati alla polizia.

Secondo il diritto vigente, i conducenti che apprendono soltanto a posteriori di poter essere stati coinvolti in un incidente devono tornare immediatamente sul luogo dell’incidente o «annunciarsi presso il posto di polizia più vicino» (art. 56 cpv. 4 ONC). Soprattutto in considera-

8 RS 311.0; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c311_0.html