Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
presenza di questo pannello, i veicoli possono circolare o sostare soltanto allo scopo e per la durata delle operazioni di carico e scarico di merci.
Articolo 149: Indicazioni riguardanti il campo d’applicazione dei segnali per i percorsi pedonali, le ciclopiste e le strade per cavalli da sella nonché del segnale «Carreggiata riservata ai bus»
Il capoverso 1 prevede che i pannelli integrativi possano essere utilizzati anche per autorizzare altri utenti della strada a servirsi delle ciclopiste e dei percorsi pedonali, possibilità che nel diritto vigente è ammessa soltanto per le strade per cavalli da sella e in presenza del segnale «Carreggiata riservata ai bus». Attualmente le ciclopiste e i percorsi pedonali possono essere utilizzati da altri utenti della strada soltanto se ciò è previsto dal Consiglio federale (art. 43 cpv. 2 LCStr). Se, da un lato, la nuova norma rende meno rigido il principio della separazione dei modi di traffico, dall’altro apre la strada alla possibilità di segnalare un numero maggiore di aree di circolazione come ciclopiste o percorsi pedonali (p. es. nel pannello integrativo «Eccettuati veicoli agricoli» aggiunto a un divieto di circolazione per veicoli motorizzati si può ora segnalare che la strada oggetto del divieto può essere utilizzata come ciclopista, il che migliora lo statuto giuridico dei ciclisti). Per non minare il principio della separazione dei modi di traffico, tuttavia, e per evitare discriminazioni nella scelta delle strade da qualificare come ciclopiste o percorsi pedonali attraverso il pannello integrativo «Eccettuati (altri) veicoli», nell’avamprogetto della OASStr è previsto che le eccezioni siano ammesse soltanto nella misura in cui non pregiudicano in modo sostanziale le categorie di utenti a cui tali strade sono normalmente riservate (art. 57 cpv. 2 AP-OASStr).
Il capoverso 2, che riprende in parte il diritto vigente (65 cpv. 8 OSStr), è stato mantenuto anche se nel capoverso 1 è ora prevista la possibilità di aggiungere un pannello integrativo al segnale «Percorso pedonale». Sebbene anche nel capoverso 2 si disciplini l’impiego del segnale «Percorso pedonale» nei casi in cui è integrato da un pannello integrativo, oltre a ciò, si spiega anche come revocare l’indicazione fornita con tale pannello, fattispecie questa non contemplata nel capoverso 1 e che va quindi disciplinata a parte. Il capoverso 2 sancisce quando il segnale «Percorso pedonale» può essere impiegato per autorizzare altri utenti della strada a usare il marciapiede: tale autorizzazione resta comunque un’eccezione e, in quanto tale, ammessa soltanto a determinate condizioni (cfr. art. 57 cpv. 1 AP-OASStr).
Anche il capoverso 3 si rifà al diritto vigente (art. 64 cpv. 4 lett. a OSStr), ma è stato leggermente riformulato affinché non si pensi che il segnale su cui figura una freccia direzionale è apposto su ogni ciclopista, ogni percorso pedonale od ogni strada per cavalli da sella che si trova sull’altro l’altro della strada. In alcuni casi potrebbe essere più che sufficiente un segnale collocato sul percorso stesso; la collocazione di un segnale con freccia direzionale è opportuna soltanto quando effettivamente necessaria per individuare il percorso (cfr. in proposito anche l’art. 57 cpv. 3 AP-OASStr).
Articolo 150: Altre indicazioni riguardanti il campo d’applicazione di alcuni segnali
Questa disposizione contiene già oggi indicazioni complementari (art. 19 cpv. 1 lett. f e fbis, 20 cpv. 2, 65 cpv. 10 OSStr), valide soltanto per certi segnali.
Articolo 151: Pannello integrativo «Direzione della strada con diritto di precedenza»
Questo pannello integrativo può ora essere utilizzato per contrassegnare non soltanto le intersezioni con una strada principale (art. 65 cpv. 1 OSStr), ma anche quelle con una strada secondaria con diritto di precedenza.
Articolo 152: Pannelli integrativi presso i passaggi a livello
La disposizione in vigore (art. 92 cpv. 2 OSStr) è stata ripresa senza modifiche sostanziali. Il pannello integrativo «Passaggio privato», tuttavia, è disciplinato nelle disposizioni transitorie (art. 93 cpv. 6 OSStr); qui figura ora anche il periodo transitorio per il suo impiego (ossia fino al 2014), sinora specificato unicamente nella legislazione sulle ferrovie. Nella disposizione si