Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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Osservazione sul cambiamento di sistema in Europa: il regolamento CLP prevede che le sostanze debbano essere classificate ed etichettate secondo i criteri GHS entro il 1° dicembre 2010 e le miscele («preparati» secondo la terminologia attuale) entro il 1° giugno 2015. Da questo momento fino alla scadenza del periodo transitorio fissato per le miscele, il sistema europeo attualmente in vigore e il sistema GHS saranno applicabili parallelamente. Durante tutto questo periodo, la scheda di dati di sicurezza CE delle sostanze e dei preparati già classificati secondo il GHS dovrà indicare anche la classificazione secondo il sistema europeo ancora in vigore. Questo permette:
(i) che gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura dei prodotti chimici (legislazione a valle) possano applicarsi fino alla scadenza della fase transitoria in virtù dell’attuale classificazione e del modo conseguente di etichettatura;
(ii) che due sistemi di classificazione possano coesistere senza che ciò comporti per l’insieme degli obblighi successivi doppioni nell’applicazione; e
(iii) che resti un lasso di tempo sufficiente per adattare gli obblighi successivi connessi al sistema GHS a livello europeo e in particolare negli Stati membri (prescrizioni in materia di utilizzazione delle sostanze e delle miscele, prescrizioni riferite alle persone) e per permettere di discutere gli adeguamenti essenziali. A questo scopo, le persone responsabili devono essere in grado di valutare quale sarà la nuova classificazione dei loro prodotti chimici secondo il regolamento CLP (per certe classi di pericolo, a causa della riduzione dei valori limite di concentrazione consentiti nelle sostanze, talvolta i prodotti dovranno sottostare a una classificazione più severa).
Diverse disposizioni comportano obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura di prodotti chimici anche per il diritto svizzero, per esempio le prescrizioni in materia di fornitura, l’obbligo di notifica o di possedere conoscenze tecniche. L’adeguamento di queste disposizioni ai criteri GHS non è oggetto di questa revisione. Per i motivi summenzionati, le modifiche saranno effettuate solo in un secondo tempo. Così, per i prodotti chimici già classificati ed etichettati secondo il regolamento CLP, conformemente agli articoli 56a e 56d, riguardo a eventuali obblighi successivi resta determinante la classificazione ancora in vigore. La classificazione attuale secondo gli articoli 8 e 10-15 OPChim deve figurare nella scheda di dati di sicurezza (cfr. commento dell’art. 56c, cpv. 3). Per contro, analogamente a quanto avviene nell’UE, la scheda di dati di sicurezza non deve più indicare necessariamente l’etichettatura (struttura dei requisiti conforme al sistema europeo). Essa potrà essere dedotta dalla classificazione secondo l’allegato 1, numeri 1-3.