Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine

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Nel caso dei preparati, l’utilizzazione di questa tabella resta limitata. In effetti, essendo stati modificati i valori limite di concentrazione in alcune classi di pericolo, la classificazione potrebbe essere falsata (tendenzialmente meno severa).

Cpv. 3

Proprio come nell’UE, in Svizzera i prodotti già classificati ed etichettati secondo il regolamento CLP devono essere accompagnati da una scheda di dati di sicurezza indicante la classificazione prevista dal regolamento CLP come pure quella prevista dalle disposizioni attualmente in vigore. Così, la scheda di dati di sicurezza permette di garantire che gli obblighi conseguenti alla classificazione o all’etichettatura finora in vigore continuino ad essere soddisfatti (cfr. al riguardo 56e).

Art. 56d Cpv. 1

Il fabbricante che decide di classificare le sostanze e i preparati secondo i criteri del regolamento CLP (art. 56a), deve pure etichettarle e imballarle di conseguenza. I titoli III e IV del regolamento CLP contengono le disposizioni determinanti per l’etichettatura e l’imballaggio. Entrambi si riferiscono ai rispettivi allegati che fissano gli elementi per la comunicazione dei pericoli (pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo, avvertenze di pericolo). Si riferiscono anche ai requisiti in materia di etichettatura, recepiti nel sistema CE fino ad allora in vigore, secondo l’allegato II («vestigia» del sistema europeo), e in materia d’imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini, indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto).

Gli articoli 39-50 e l’allegato 1 della OPChim non sono applicabili alle sostanze e ai preparati classificati ai sensi dell’articolo 56a, ad eccezione dei requisiti di cui al capoverso 2.

Cpv. 2

Oltre alle prescrizioni enumerate al titolo III del regolamento CLP, l’etichettatura deve soddisfare le prescrizioni dell’OPChim concernenti la lingua (art. 47, cpv. 1 e 3) e l’indicazione del fabbricante (art. 39, cpv. 1).

Cpv. 3

Oltre alle categorie di pericolo introdotte nel regolamento CLP, devono poter figurare sull’etichetta dei prodotti chimici ed essere accettate dalle autorità svizzere informazioni riguardanti altre categorie di pericolo menzionate nel GHS delle Nazioni Unite, ma non ancora utilizzate nella CE. Considerato che il livello di protezione è comunque garantito, in questi casi una modifica dell’etichetta non sarebbe da giustificare. Il capoverso 3 riguarda attualmente le seguenti categorie di pericolo:

- liquidi infiammabili, categoria 4;

- tossicità acuta, categoria 5;

- irritazione cutanea, categoria 3;

- irritazione degli occhi, sottocategorie 2A e 2B;

- pericolo in caso di aspirazione, categoria 2;

- pericolo acuto per l’ambiente acquatico, categorie 2 e 3.

Cpv. 4

Conformemente all’articolo 56a, il fabbricante può scegliere di classificare i prodotti chimici che rientrano nel campo di applicazione della OPChim secondo il regolamento CLP e quindi di etichettarli e imballarli di conseguenza (art. 56d, cpv. 1).

Non si può escludere la possibilità che altri prodotti chimici rientrino nel campo d’applicazione del regolamento CLP. L’introduzione di una «disposizione suppletiva» permette dunque di assicurare che i prodotti che devono essere etichettati secondo il regolamento CLP e che non rientrano nel campo di applicazione dell’OPChim possano comunque essere immessi sul mercato anche in Svizzera.

Art. 56e