Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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Art. 30 cpv. 1
Secondo il diritto vigente, per far fronte a un pericolo imprevisto, nella disciplina dell’omologazione in situazioni eccezionali (Oe) si deroga oltre che alle disposizioni delle sezioni 2-4 anche a quelle dell’articolo 4. In base alla decisione generale adottata a titolo cautelare, data l’attuale situazione (pericolo di una pandemia d'influenza A [H1N1]), di facilitare l’immissione sul mercato di disinfettanti, è apparso manifesto che nella disposizione derogatoria dell’articolo 30 dovesse escludersi anche l’articolo 5: per decisione generale non è infatti possibile, per definizione, decidere alcun determinato fabbricante o determinato nome commerciale (ev. anche alcun determinato scopo d’impiego) come prescritto all’articolo 5. Pertanto la modifica proposta si dimostra necessaria.
Art. 34 cpv. 2
Com’è risultato in fase di esecuzione, nell'OBioc manca il riferimento al registro dei prodotti, secondo il quale non è possibile rendere accessibili al pubblico dati confidenziali relativi ai biocidi. Con la presente integrazione viene rimediato a questa omissione legislativa.
Allegato 5, n. 2.3 cpv. 1, allegato 6, n. 2.3 cpv. 1, allegato 8, n. 4.1 cpv. 1
In relazione al REACH, nel diritto europeo sono stati nuovamente disciplinati anche i metodi di prova, impiegati per ottenere informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e dei preparati. I metodi di prova erano indicati finora nell’allegato V delle direttive 67/548/CEE; quest’ultimo è stato abrogato. Ora i metodi di prova sono disciplinati nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). I metodi di prova prescritti nella OBioc sono armonizzati con quelli della CE. Pertanto, nei relativi allegati dell’OBioc dev’essere adattato il riferimento ai metodi di prova nella CE.
Allegato 8 n. 2
Per i principi attivi che figurano nell’elenco I o IA della OBioc, i dati industriali sono particolarmente protetti, specialmente mediante disposizioni sulle lettere di accesso. Questa protezione dei dati non influisce tuttavia, secondo la direttiva 98/8/CE, sulle omologazioni provvisorie ON dei prodotti. Al riguardo l'OBioc non era conforme alla direttiva 98/8/CE ed è stata adattata di conseguenza (stralciando il previgente articolo 22 capoverso 2 riguardo alla lettera di accesso) nel quadro della revisione dell'OBioc, entrata in vigore il 1° giugno 2009. È stato invece ignorato che nell’allegato 8 dell'OBioc esisteva una regolamentazione analoga che avrebbe dovuto pure essere stralciata. Questa omissione è stata ora corretta con l’abrogazione del numero 2 nell’allegato 8.