Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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Il cambiamento di sistema nella CE è caratterizzato dal fatto che durante un periodo transitorio di alcuni anni fino al 2015 restano in vigore parallelamente sia il regolamento CLP che le regole previgenti per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio. L’attuale sistema sarà completamente sostituito il 1° giugno 2015, con l’abrogazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (direttiva
1999/45/CE).
L’introduzione scaglionata per le sostanze e per le miscele e il periodo transitorio relativamente lungo, con due sistemi sono necessari perché all’interno della catena di distribuzione tutte le parti in causa (compresi i formulatori di complesse miscele contenenti altre miscele) abbiano tempo sufficiente per la transizione.
Fino al 2015, nella scheda di dati di sicurezza dei prodotti finora già etichettati secondo il regolamento CLP dev’essere indicata oltre alla classificazione GHS anche la vigente classificazione secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. In tal modo viene garantito che tutte le parti in causa della catena di distribuzione dispongano delle necessarie informazioni, a prescindere se abbiano già effettuato o meno il passaggio al sistema GHS. La classificazione secondo il sistema adottato finora è necessaria soprattutto per disposizioni di altre normative, che dipendono direttamente dalla classificazione o etichettatura, fintanto che queste disposizioni non siano state adeguate al nuovo sistema.
Qui di seguito sono elencate due importanti differenze tra il vecchio e il nuovo diritto europeo concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei preparati o delle miscele:
• I requisiti per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei preparati sono
disciplinati non più in forma di direttive (finora: direttiva 67/548/CEE; direttiva 1999/45/CE) ma in un unico regolamento (regolamento CLP). In tal modo tutti i requisiti riguardanti i prodotti, inclusi gli allegati tecnici molto ampi (criteri di pericolo; elementi standardizzati di etichettatura), saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il regolamento CLP contiene anche disposizioni istituzionali che non possono essere attuate da Stati terzi, come la Svizzera, che non hanno un accordo con la CE. Ad esse appartengono procedure coordinate svolte centralmente dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (p. es. procedura di notifica e di richiesta; procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura di determinate sostanze a livello europeo).
• Il regolamento CLP si basa sul sistema GHS dell’ONU. Il GHS è ulteriormente sviluppato di conti-
nuo da parte del comitato ad hoc dell’ONU Sub-Committee of Experts on the GHS. Una versione revisionata del GHS è pubblicata periodicamente ogni 2 anni (3arev. edizione 2009). In questo modo, anche il regolamento CLP sarà modificato con una frequenza superiore a quella relativa finora ai regolamenti delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Dall’entrata in vigore del regolamento CLP (gennaio 2009) è già stato pubblicato un 1° ATP (Adeguamento al progresso tecnico). Attualmente si sta lavorando a un 2° ATP del regolamento CLP.
c) Introduzione del GHS in Svizzera
Il GHS dev’essere introdotto in Svizzera in maniera tale da limitare il più possibile il carico causato all’economia dal cambiamento di sistema. Perché ciò possa avvenire, è necessario che i singoli passi vengano armonizzati in modo ottimale nel tempo e nei contenuti con il contesto europeo (regolamento CLP) e con lo sviluppo internazionale (GHS dell’ONU). Orientandosi al regolamento CLP, non viene solo assicurato che, in questo settore importante per la circolazione dei prodotti, il diritto svizzero in materia di prodotti chimici continui ad essere armonizzato con il diritto europeo, ma viene anche garantito, in modo ottimale, che il cambiamento di sistema non incida sull’attuale livello di protezione (cfr. considerazioni alla lettera b nel presente capitolo).