Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine

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Nel contempo, devono essere adeguate tutte le disposizioni contenute nel diritto in materia di prodotti chimici e in altri atti normativi relativi alla classificazione o all’etichettatura di prodotti chimici finora vigenti (cfr. sotto: obblighi successivi).

Ciò che finora mancava per la pianificazione e la realizzazione delle tappe successive summenzionate sono le prescrizioni relative ai tempi per il cambiamento di sistema in Svizzera. Di fronte alla portata di un tale cambiamento di sistema, è opportuno che gli interessati possano esprimersi sin d’ora sulle scadenze. I termini indicati in questo progetto di revisione sono pertanto presentati come proposte dell’Amministrazione per essere discussi.

Per motivi di tecnica legislativa, per fissare i termini si è provveduto a stabilire nel nuovo articolo 7a l’obbligo fondamentale di classificare le sostanze (cpv. 2 lett. a) e i preparati (cpv. 2 lett. b) secondo il regolamento CLP. L’entrata in vigore di questi obblighi deve avvenire gradualmente: il 1° dicembre 2012 per le sostanze (2 anni dopo rispetto all’UE) e il 1° giugno 2015 per i preparati (contemporaneamente all’UE). I termini proposti sono pertanto indicati alla cifra IV alla fine del progetto di revisione. Nella versione consolidata della revisionata OPChim, i termini saranno indicati nelle note a piè di pagina dell’articolo 7a capoverso 2 lettera a risp. lettera b.

Quale termine per la riclassificazione delle miscele, e pertanto anche per il complessivo cambiamento di sistema nella CE, è proposto il 1° giugno 2015. La VOBU GHS ha mostrato che un esercizio parallelo più lungo di entrambi i sistemi in Svizzera comporterebbe maggiori costi per le aziende interessate. Perché tutti gli interessati della catena di distribuzione dispongano di tempo sufficiente per la conversione al GHS, anche in Svizzera è necessaria una fase transitoria più lunga con entrambi i sistemi. Nel contempo, è pure necessario assicurare i formulatori di miscele che a partire da un determinato momento sarà disponibile l’informazione sulla classificazione GHS delle loro componenti. Inoltre, in Svizzera c’è anche bisogno di un termine per le sostanze. È proposto il 1° dicembre 2012. In tal modo rimarrebbe abbastanza tempo sia dalla fissazione del termine nella OPChim (l'entrata in vigore della revisione è prevista per il 1° dicembre 2010) sia fino alla riclassificazione delle miscele.

Fissando adesso i termini nella OPChim (art. 7a cpv. 2), si ottiene la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto per tutti i partecipanti. Le aziende interessate possono pianificare concretamente la conversione (scambio d’informazioni con i fornitori, riclassificazione ed etichettatura dei prodotti, istruzione del personale, ecc.). Le autorità possono intraprendere lenecessarie modifiche giuridiche per il 2012 e il 2015 nonché pianificare e approntare le corrispondenti misure d’accompagnamento al cambiamento di sistema (campagna informativa; strumenti ausiliari).

Oltre ai termini, dal nuovo articolo 7a risulta evidente a tutti i soggetti di diritto che:

- sostanze e preparati a scelta possono già ora essere classificati e poi etichettati e imballati se-

condo le prescrizioni del regolamento CLP (cpv. 1),

- gli obblighi successivi devono continuare a essere considerati in base alla classificazione

(l’informazione è contenuta nella scheda di dati di sicurezza) e all’etichettatura (cpv. 3) previgenti.