Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Dato che questa revisione del regolamento REACH non sarà pubblicata se non nella primavera 2010, non è possibile, per evidenti questioni di tempo, riprendere e adattare le nuove disposizioni in questa revisione dell’OPChim. È invece importante che le SDS stabilite secondo le nuove disposizioni europee siano accettate anche in Svizzera, a condizione che siano fornite le informazioni concernenti il fabbricante e certe altre informazioni prescritte nell’allegato 2 OPChim (modifica della SDS o aggiunta di una pagina contenente queste informazioni).

Art. 54, cpv. 2, lett. b

Aggiornamento del riferimento a seguito dell’aggiunta di una nuova lettera all’articolo 52.

Art. 56a

Questo articolo è abrogato; il suo contenuto è ripreso nel nuovo articolo 7a, cpv .1.

Osservazione generale concernente gli articoli 56b-56e

Questi articoli sono stati introdotti in occasione della 2arevisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° febbraio 2009. Con la presente revisione, a questi articoli sono apportati solo alcuni adeguamenti.

Per facilitare la comprensione delle disposizioni relative all’introduzione del sistema armonizzato di classificazione, imballaggio ed etichettatura basato sul regolamento CLP, un riassunto aggiornato del testo esplicativo della 2arevisione dell’OPChim concernente il contenuto degli articoli 56b-65e è disponibile in allegato a questo documento.

Art. 56b

Sostituzione del termine «Regolamento GHS» con «Regolamento (CE) n. 1272/2008».

Art. 56c

Sostituzione del termine «Regolamento GHS» con «Regolamento (CE) n. 1272/2008».

Per scrupolo di chiarezza, i riferimenti al regolamento CLP designano gli articoli interessati e non più i titoli.

Art 56d

Sostituzione del termine «Regolamento GHS» con «Regolamento (CE) n. 1272/2008».

Per scrupolo di chiarezza, i riferimenti al regolamento CLP designano gli articoli interessati e non più i titoli.

Aggiornamento del riferimento al documento «Globally Harmonised system of Classification and Labelling of Chemicals» delle Nazioni Unite, nella nota a piè di pagina, indicando la 3arevisione attualmente disponibile.

Art. 56e

Sostituzione del termine «Regolamento GHS» con «Regolamento (CE) n. 1272/2008».

Correzione del riferimento agli articoli, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 56a.

Art. 61, lett. b

Il complemento «corrispondente all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006» è soppresso perché figura già nell’allegato 4.

Art. 63, cpv. 1, lett. b

Per la chiarezza del testo è stato introdotto un limite minimo di concentrazione della sostanza presente nel preparato (0,1% del peso). Esso corrisponde al limite minimo che esige l’elaborazione di una SDS menzionata all’articolo 52, lettera f.

Art. 64, cpv. 1, lett. c, n. 6 e 7

N. 6: Concerne solo il testo tedesco.