Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine

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[Osservazione: per utilizzatori a valle che immettono prodotti sul mercato, s’intendono per esempio i reimportatori; cfr. art. 3 Definizioni, numero 20, del regolamento CLP].

Secondo il regolamento CLP, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare (art. 4, cpv. 1), i fornitori (compresi i distributori) devono etichettare e imballare le sostanze e le miscele (preparati) prima di immetterli sul mercato (art. 4, cpv. 4-6).

Nell’OPChim, le persone che immettono sostanze e preparati sul mercato sono designate col termine «fabbricanti» (art. 2, cpv. 1, lett. c). Appartengono a questa categoria i fabbricanti, gli importatori (compresi i reimportatori) e «il/i distributore/i che modificano l’etichetta iniziale o l’imballaggio iniziale». Inoltre, un distributore è ritenuto fabbricante ai sensi dell’OPChim quando fornisce prodotti per un impiego differente. Questo elemento può rivelarsi importante a livello degli adattamenti nella scheda di dati di sicurezza, tuttavia non per ciò che concerne la classificazione e l’etichettatura dei prodotti in questione.

Cpv. 2

Concerne solo la versione francese.4

Art. 56c Cpv. 1, lett. a

Le sostanze e i preparati devono essere classificati da parte dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle (fabbricanti ai sensi dell’OPChim, secondo l’articolo 56b, capoverso 1, OPChim), sotto la loro responsabilità, secondo le prescrizioni enumerate al titolo II del regolamento CLP. Questo titolo rinvia specificamente all’allegato I, che comporta i criteri di classificazione GHS armonizzati a livello delle Nazioni Unite.

Cpv. 1, lett. b

A livello europeo, le registrazioni concernenti la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze sono ormai integrate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. Conformemente all’articolo 9 OPChim, queste registrazioni armonizzate saranno vincolanti anche in Svizzera. Tale allegato contiene registrazioni armonizzate (classificazioni ufficiali) per determinate sostanze. Il vecchio allegato I della direttiva 67/548/CEE figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, che indica fra l’altro le classificazioni corrispondenti a queste sostanze secondo il GHS. Attualmente, le sostanze sono state quasi tutte classificate (tranne quelle con la menzione H); in futuro, per le nuove sostanze inserite nell’allegato VI, parte 3, solo determinate proprietà (classi di pericolo) saranno repertoriate per mezzo di una registrazione armonizzata (proprietà cancerogene, mutagene, tossiche per il sistema riproduttivo, sensibilizzanti per inalazione nonché, in casi singoli, altre classi di pericolo su richiesta motivata). Per tutte le altre classi di pericolo di sostanze da aggiungere nell’allegato, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono provvedere alla classificazione, sotto la propria responsabilità, conformemente al titolo II. Questa procedura è descritta all’articolo 4, capoverso 3 (titolo I), del regolamento CLP.

Cpv. 2

L’allegato VII contiene una tabella di conversione per facilitare la corrispondenza della classificazione di una sostanza o di un preparato in base alla direttiva 67/548/CEE con la classificazione corrispondente secondo il regolamento CLP. Per le classi di pericolo i cui criteri di classificazione cambiano rispetto al sistema attuale (p. es. tossicità acuta), l’utilizzazione di questa tabella resta limitata. Quando non è possibile realizzare una conversione univoca, le sostanze e i preparati devono essere classificati avvalendosi dei dati e delle informazioni disponibili ai sensi del titolo II del regolamento CLP.

Per le sostanze che figurano nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, la tabella di conversione può essere utilizzata unicamente per le classi di pericolo che non sono state inserite nell’allegato VI, parte 3, attraverso una registrazione armonizzata.

4 Cfr. nota a piè pagina 1