Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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Cpv. 2
La direttiva sugli aerosol prevede che le confezioni spray – a prescindere dal fatto che siano classificati come pericolosi o non pericolosi – devono contenere nell’etichettatura il nome e l’indirizzo dei responsabili della commercializzazione. Non c’è alcuna ragione per derogare in Svizzera da questo principio. Il numero 5.6 è perciò completato con un capoverso 2.
4. Modifica dell’ordinanza sui biocidi (OBioc)
Art. 8, cpv. 1, lett. c, n. 2
Nel testo attuale, non figura l’opzione di cui all’articolo 22 capoverso 3, ossia la possibilità di richiedere una proroga di 12 mesi del termine di presentazione (cfr. art. 22 cpv. 2) in vista della trasformazione di una omologazione ON in una omologazione OE o in una registrazione dopo l’iscrizione del principio attivo notificato nell’elenco I o IA. Questa possibilità di prorogare il termine per inoltrare la documentazione corrispondente diventa esplicita con l’adeguamento proposto. In tal modo la certezza del diritto aumenta.
Art. 10, cpv. 1
La formulazione della disposizione vigente lascia intendere che l’elenco dei principi attivi notificati sia un elenco appurato, da cui sono stralciati i principi attivi rifiutati dopo la valutazione. Questa originaria interpretazione si è dimostrata errata: come è possibile constatare oggi, figurano infatti nell’elenco dei principi attivi notificati anche quelli che non sono stati inseriti nell’elenco I o IA. Per la certezza del diritto, la precisazione proposta è dunque indispensabile, come è risultato in fase di esecuzione.
Art. 22 cpv. 1 e 2
Il testo attuale – che è, nota bene, in vigore solo dal 1° giugno 2009 – in fase di esecuzione si è rivelato troppo impreciso: nelle specificazioni di un principio attivo iscritto nell’elenco I o IA è pure sempre segnalata la «data di iscrizione». Da questo momento, il principio attivo è giuridicamente iscritto nell’elenco I o IA, ossia da questo momento sono validi i requisiti per una omologazione OE. Da ciò va tuttavia distinta la pubblicazione dell’iscrizione negli allegati della OBioc. I due punti di collegamento con le rispettive conseguenze giuridiche sono espressi (più) chiaramente mediante gli adeguamenti dell’articolo 22 capoversi 1 e 2.
Art. 28 lett. b ed e
Nella Comunità europea (CE), conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 19982 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (direttiva 98/8/CE), era previsto un periodo transitorio fino al 2010, durante il quale si dovevano riesaminare i vecchi principi attivi dei biocidi. Il costo di questo programma di lavoro è stato sottovalutato e gli esami durano più a lungo di quanto previsto inizialmente. Per questa ragione la fine del periodo transitorio è prorogata di 4 anni fino al 2014 (cfr. direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 20093 recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo).
L’industria ha inoltrato alle autorità molti dati per il programma di riesame. Per motivi di coerenza e per evitare che la protezione dei dati andasse persa nel periodo transitorio, la fine della protezione di questi dati dovrebbe coincidere con la conclusione del programma di riesame. Il termine per la protezione dei dati è conseguentemente prorogata nell’OBioc della stessa durata, fino al 14 maggio 2014.
2GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1
3GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40