Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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3. Commenti sulle singole modifiche dell'OPChim
Art. 2, cpv. 2, lett. d ed e
L'introduzione delle definizioni di «monomero» e «unità monomerica» è necessaria a seguito
dell’adeguamento delle esigenze riguardanti la notifica delle nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di polimeri, conformemente all’articolo 16, capoverso 1bis.
Art. 2, cpv. 4
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 56a, il riferimento a questo articolo è stralciato.
In occasione della prima menzione OPChim, il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele era stato abbreviato in «regolamento GHS», acronimo inglese di Globally Harmonised System [Sistema globale armonizzato]. Poiché tuttavia una tale abbreviazione non esiste ufficialmente e rischierebbe di confondersi col documento Globally Harmonised System delle Nazioni Unite, l’espressione «regolamento GHS» è stata sostituita dall’abbreviazione «regolamento (CE) n. 1272/2008» (analogamente alle altre citazioni di atti legislativi della CE).
Come menzionato nell’introduzione, l’espressione «regolamento CLP» comunemente utilizzata nell’UE per indicare il regolamento (CE) n. 1272/2008 sarà invece ripresa in questo documento per ragioni di chiarezza.
Il riferimento al regolamento CLP è stato aggiornato nella nota a piè di pagina. L’ultima modifica menzionata (regolamento [CE] n. 790/2009) concerne unicamente un adattamento al progresso tecnico dell’elenco delle sostanze ufficialmente classificate ed etichettate menzionato nell’allegato VI del regolamento CLP. L’ordinanza sulla classificazione e l’imballaggio ufficiali delle sostanze (RS 813.112.12) è già stata revisionata (entrata in vigore il 1° dicembre 2009) al fine di riprendere le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 790/2009.
Art. 6a, nota a piè di pagina
Aggiornamento del riferimento al regolamento REACH nella nota a piè di pagina. L’ultima modifica menzionata (regolamento (CE) n. 552/2009) concerne un aggiornamento dell’elenco delle restrizioni applicabili a talune sostanze e preparati menzionato nell’allegato XVII del regolamento REACH.
Le differenti modifiche del regolamento REACH incluse in tal modo nell’adattamento della nota a piè di pagina non hanno alcun influsso sulle obbligazioni menzionate nell’ordinanza.
Art. 7, cpv. 1bis e 1ter
A seguito dell’introduzione dell’articolo 7a, in questa sezione è necessario dare un titolo all’articolo 7. Il contenuto dei capoversi 1bise 1ter, introdotti in occasione dell’ultima revisione dell’OPChim, è trasferito nel nuovo articolo 7a. Questi due capoversi sono dunque abrogati nell’articolo 7.
Art. 7a
Questo nuovo articolo disciplina le disposizioni speciali concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati secondo il regolamento CLP.
Cpv. 1: la precedente revisione dell'OPChim ha introdotto la possibilità di classificare una sostanza o un preparato secondo le disposizioni del regolamento CLP. Con la revisione attuale, questa possibilità non è più limitata unicamente alle sostanze e ai preparati non destinati al grande pubblico. Così, anche le sostanze e i preparati destinati al pubblico possono essere classificati, imballati ed etichettati (cfr. cpv. 3) conformemente al regolamento CLP.
Benché il fabbricante abbia la possibilità di classificare, imballare ed etichettare secondo il nuovo sistema, deve tuttavia continuare a classificare le sostanze e i preparati secondo le disposizioni dell'O-