Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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Allegato
Estratto del rapporto esplicativo riguardante la 2a revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) del 1° febbraio 2009
Capitolo 4a:classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)
Generalità
La revisione dell’OPChim introduce una disposizione che consente di immettere sul mercato sostanze o preparati classificati ed etichettati secondo il regolamento CLP. Questa possibilità è tuttavia limitata alle sostanze e ai preparati che non sono destinati ad essere messi a disposizione del grande pubblico. Non è infatti opportuno confrontare il grande pubblico a una nuova etichettatura senza che le misure di accompagnamento (informazione, disposizioni speciali riguardanti la consegna, ecc.) siano chiaramente definite.
Il presente progetto offre questa possibilità di scelta per la classificazione (art. 56a) e precisa le prescrizioni che ne derivano in materia d’imballaggio e di etichettatura (art. 56d). Non ne deriva alcun nuovo obbligo per i fabbricanti, ma questo permette di assicurare che i prodotti etichettati secondo le esigenze del regolamento CLP possano essere commercializzati a livello professionale (in altri termini, i prodotti non devono essere messi a disposizione del grande pubblico) in Svizzera.
Il capitolo 4a rinvia unicamente ai passaggi del regolamento CLP apportando precisazioni sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio, ossia al titolo II (Classificazione dei pericoli), al titolo III (Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura) e al titolo IV (Imballaggio). Questi titoli rinviano essi stessi agli allegati del regolamento che concernono la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio. Gli elementi sottostanti, estratti dal regolamento CLP, sono ugualmente necessari per lasciare la libera scelta al fabbricante:
- le classificazioni armonizzate secondo l’allegato VI, parte 3 (tramite l’articolo 2 dell’ordinanza del
DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze), in rapporto con la procedura descritta all’articolo 4, capoverso 3, relativo alla classificazione delle sostanze mediante registrazioni armonizzate.
- La tabella di conversione secondo l’allegato VII per l’adattamento delle classificazioni esistenti
delle sostanze e dei preparati.
Art. 56a
Per le sostanze nuove ed esistenti come pure per i preparati che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim e che devono essere classificati, etichettati ed eventualmente imballati secondo l’articolo 7, capoverso 1, OPChim, prima dell'immissione sul mercato o, secondo l’articolo 7, capoverso 4, O-PChim, in caso di importazione a titolo professionale o commerciale, prima della fornitura a terzi e in caso di uso personale, prima del primo impiego, il fabbricante ha la scelta di:
a) classificare queste sostanze e questi preparati secondo le prescrizioni dell’OPChim (art. 8, 10-15)
o
b) secondo le prescrizioni del regolamento CLP, quando non sono destinati ad essere venduti al
grande pubblico.
Art. 56b Cpv. 1
Nel regolamento CLP qualsiasi persona che può immettere sul mercato sostanze e/o preparati è designata col termine «fornitore»:
fornitore (art. 3, cap. 26, regolamento CLP): ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, tale e quale o contenuta in una miscela, o una miscela;