Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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REACH. L'obbligo di notifica si applica, per principio, a quantità superiori a una tonnellata per fabbricante o importatore (quantità determinante secondo l'articolo 16a ed eccezioni all'obbligo di notifica secondo all'articolo 17 capoverso 1 lettera c).
Lett. h: benché siano probabilmente poche le sostanze interessate da questa nuova disposizione, è utile precisare che le sostanze che soddisfano i criteri fissati nell’allegato V del regolamento REACH ed esentati dalla registrazione sono pure esentati dalla notifica. Non si fa invece riferimento all'allegato IV del regolamento REACH, poichè vi sono elencate unicamente le vecchie sostanze.
Art. 34, cpv. 1, lett. a, nota a piè di pagina
Aggiornamento del riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 concernente i metodi di test riconosciuti nell’UE nella nota a piè di pagina. L’ultima modifica menzionata (regolamento [CE] n. 761/2009) introduce fra l’altro un metodo di test alternativo per la valutazione dell’irritazione cutanea.
Art. 37, cpv. 4, nota a piè di pagina
Aggiornamento del riferimento alla direttiva 75/324/CEE nella nota a piè di pagina. L’ultima modifica menzionata, ossia la direttiva 2008/47/CE, introduce alcuni adeguamenti dei test descritti ai capitoli 3 e 6, menzionati in questo capoverso.
Art. 48a, cpv. 1
Questo articolo conteneva il termine «prodotti» che non è definito nell’ordinanza. È dunque più corretto sostituire questo termine con l’espressione «sostanze e preparati».
Art. 52
Lett. e: il testo della lettera e è stato ripreso dal regolamento REACH. Dato che non esiste una concentrazione differente per i preparati gassosi, l’espressione «per i preparati non gassosi» è priva di senso e pertanto soppressa. Questa modifica corrisponde al testo relativo al contenuto della scheda di dati di sicurezza menzionato nell’allegato 2, numero 3, capoverso 2, lettera c, che non fa menzione dello stato fisico del preparato.
Lett. f: la precedente revisione dell’OPChim ha introdotto alcune disposizioni concernenti la notifica delle sostanze dell’allegato 4 (corrispondente all’allegato XIV del regolamento REACH) e dei preparati contenenti tali sostanze. È necessario completare queste disposizioni con l’obbligo di predisporre una scheda di dati di sicurezza per i preparati contenenti almeno una sostanza dell’allegato 4 in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso, come nell’UE.
Lett. g: contenuto non modificato ma semplicemente spostato dalla lettera h alla lettera g.
Art. 53
Cpv. 1ter: aggiornamento dei riferimenti a seguito dell’abrogazione dell’articolo 56a.
Cpv. 1quater: Le disposizioni concernenti il contenuto della scheda di dati di sicurezza (SDS) figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza. Esse sono armonizzate con la legislazione europea, ciò che permette di riprendere in Svizzera con qualche adattamento minore, una SDS stabilita per un Paese dell’UE.
Una revisione importante dell’allegato II del regolamento REACH, che disciplina il contenuto della SDS, è in corso nell’UE, al fine di adattare il suo contenuto alle disposizioni del sistema GHS delle Nazioni Unite. Le modifiche concernono in particolare:
- l’indicazione degli elementi di etichettatura al capitolo 2,
- le informazioni più dettagliate riguardanti le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecologi-
che,
- per ciascun parametro non identificato come «pericoloso», l’indicazione se il test non è stato effet-
tuato o se il risultato è stato negativo.