Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine
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N. 7: analogamente alle disposizioni concernenti le sostanze dell’allegato 4 contenute in un preparato, un’informazione relativa all’autorizzazione della sostanza da parte della CE è pure richiesta per le sostanze dell’allegato 4 commercializzate in quanto tali. Questa informazione era stata dimenticata in occasione dell’ultima revisione dell’OPChim.
Art. 65, cpv. 3
Correzione del riferimento all’articolo 64, perché è il capoverso 1 e non 2 a interessare le sostanze.
Art. 76, lett. c
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 79, cpv. 3
Il termine «prodotto», non essendo definito nell’ordinanza, è stato eliminato. Corrisponde all’espressione «sostanze o preparati» già menzionata nell’articolo.
Art. 83
La restrizione della fornitura al grande pubblico di un campione di una sostanza o di un preparato deve in effetti riguardare le stesse categorie di pericolo che determinano la limitazione della fornitura self-service (cfr. art. 79). La modifica permette di correggere alcune lacune della disposizione.
Art. 110a
L’articolo è abrogato perché le disposizioni transitorie sono scadute.
Art 110c
Questa disposizione transitoria fissa i termini applicabili alle sostanze e ai preparati classificati, imballati ed etichettati secondo le disposizioni attuali non appena gli obblighi di classificare, imballare ed etichettare secondo il regolamento CLP entreranno in vigore conformemente all’articolo 7, capoverso 2.
Allegato 1
N. 2.5, cpv. 1
Per la chiarezza di queste disposizioni si precisa che le frasi R che possono essere omesse sono quelle corrispondenti ai pericoli menzionati alle lettera a e b e non a tutte le frasi R.
N. 3.3, cpv. 5
Il testo delle lettere a e b è modificato al fine di riprendere esattamente la terminologia della direttiva 67/548/CEE. Infatti è sembrato, in particolare alla lettera b, che la menzione di un simbolo al posto dell’espressione «sostanze e preparati pericolosi» non avesse la stessa portata, in quanto certi pericoli erano menzionati unicamente con una frase R.
N. 3.4, cpv. 1
Per la chiarezza di queste disposizioni si precisa che le frasi S che possono essere omesse sono quelle corrispondenti ai pericoli menzionati alle lettere a e b e non a tutte le frasi S.
N. 5.6 Cpv. 1
La definizione utilizzata finora per parti infiammabili di confezioni spray non era sufficiente per assicurare in ogni caso un elevato livello di sicurezza. Con la modifica della direttiva 75/324/CEE mediante la direttiva 2008/47/CE, sono stabiliti chiaramente i criteri relativamente a quando una confezione spray dev’essere considerata infiammabile o molto infiammabile. Mediante rinvio all’attuale versione della direttiva sugli aerosol, questi criteri si rendono applicabili anche in Svizzera. Con la modifica delle direttive sugli aerosol, una prescrizione di segnalazione è stata trasferita dall’articolo 9a all’articolo 8 capoverso 1bis. L’OPChim è adeguata di conseguenza.