Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/92: Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 17 pagine

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PChim (secondo l’articolo 8 per le sostanze e secondo gli articoli 10-15 per i preparati). Come nell’UE, quest’ultima classificazione dev’essere indicata nella scheda di dati di sicurezza della sostanza o del preparato (art. 53, cpv. 1ter). Il fabbricante sottostà a questi obblighi fino al 31 maggio 2015. In effetti, fintanto che i preparati possono essere classificati, etichettati e imballati secondo «il vecchio diritto», il fabbricante ha bisogno delle informazioni relative alla «vecchia» classificazione dei componenti per poter determinare la classificazione del suo preparato.

Cpv. 2: questo capoverso entrerà in vigore a tappe: la lettera a, il 1° dicembre 2012; la lettera b, il 1° giugno 2015.

Per ragioni di tecnica legislativa, l’entrata in vigore di queste disposizioni è disciplinata alla cifra IV nel documento di modifica. Per contro, nella versione consolidata dell’ordinanza, questi dati di entrata in vigore figureranno in due note a piè di pagina legate alle lettere a e b. In tal modo, esse risulteranno chiare e leggibili per i destinatari. La menzione di queste date permette ai fabbricanti di beneficiare di tempo sufficiente per pianificare e preparare il cambiamento di sistema. Va notato che, conformemente al capoverso 3, l’obbligo di classificare secondo il regolamento CLP comporta pure l’obbligo di imballare e di etichettare secondo questo regolamento.

In questo contesto dev’essere menzionato espressamente che le disposizioni finora vigenti (art. 8-15/35-50 OPChim), le quali contengono i principi fondamentali relativi alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura con riferimento alle disposizioni dettagliate delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sono completate e sostituite con relative disposizioni in base al regolamento CLP. Questo deve avvenire prima del termine di attuazione per le sostanze, o le miscele.

Per maggiori informazioni su queste disposizioni si vedano le spiegazioni dettagliate al precedente capitolo 2 «Tappe dell’introduzione del sistema armonizzato di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici».

Cpv. 3: quando una sostanza o un preparato sono stati classificati secondo il regolamento CLP, devono essere pure imballati ed etichettati secondo questo regolamento. Questa disposizione era già stata stabilita all’articolo 7, capoverso 1terin occasione della precedente revisione dell'OPChim.

Art. 16, cpv. 1bis

Con l’ultima revisione dell’OPChim entrata in vigore il 1° febbraio 2009, i requisiti riguardanti le nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di polimeri non erano stati adattati alle disposizioni del regolamento REACH (art. 6, cpv. 3). L'introduzione del capoverso 1biscolma tale lacuna. Per principio, le nuove sostanze presenti in forma polimerizzata non devono più essere notificate come tali. Una notifica è invece per principio necessaria per quelle sostanze (per un contenuto superiore al 2 per cento, vedi modifica dell'articolo 17 capoverso 1 lettera a) contenute in un polimero come monomeri o altre sostanze in forma di unità monomeriche o di sostanze chimicamente legate. Dal nuovo disciplinamento consegue che per la notifica di nuove sostanze presenti nei polimeri sono obbligatorie le stesse analisi previste nell'UE dal regolamento REACH per la registrazione.

Art. 17, cpv. 1, lett. a, g e h

Lett. a : d'ora in poi, i polimeri in quanto tali - intese quali sostanze secondo la definizione dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c - sono esentati dall'obbligo di notifica previsto per le nuove sostanze (cfr.

commenti all'articolo 16 capoverso 1bis). Allo stesso modo, essi sono esentati dalla registrazione e dalla valutazione conformemente al regolamento REACH (CE).

Analogamente a quanto succede nell'UE, le sostanze contenute in polimeri, soggette d'ora in poi all'obbligo di notifica, sono esentate da tale obbligo se nel polimero il loro contenuto è inferiore al 2 per cento del peso.

Lett. g : i monomeri possono essere anche prodotti intermedi. Tuttavia, nell'ambito della notifica di nuove sostanze secondo l'articolo 16 capoverso 1bis, ai monomeri non si applicano le disposizioni derogatorie concernenti i prodotti intermedi, analogamente a quanto previsto dal regolamento