Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/102: 10.459 Iv.Pa. «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» e «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio (iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» · 27 pagine

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La conclusione di un contratto di risparmio per l’alloggio deve rimanere un fatto unico nella vita di un contribuente. Va pertanto vietata la conclusione di numerosi contratti di risparmio per l’alloggio successivi, per esempio la conclusione di due contratti quinquennali successivi. Questa restrizione è necessaria per impedire una pianificazione fiscale indesiderata.

cpv. 2

Contrariamente ai redditi degli averi della previdenza vincolata (pilastro 3a), il reddito del capitale depositato sul conto di risparmio per l’alloggio è sottoposto all’imposta federale diretta.

cpv. 3 e 4

Il risparmio per l’alloggio è tassato se il risparmiatore si stabilisce all’estero perdendo così il suo domicilio fiscale in Svizzera. Anche in caso di decesso del risparmiatore vi è imposizione del risparmio costituito nell’ambito del conto personale di risparmio per l’alloggio, poiché l’assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera cessa nel giorno del decesso. In un caso come nell’altro, l’imposizione ha luogo nell’anno in cui cessa l’assoggettamento illimitato (cpv. 3 lett. a). Se il congiunto (o il partner registrato) soppravvissuto possiede un proprio conto di risparmio per l’alloggio, rimangono deducibili soltanto gli importi versati su questo conto fino alla scadenza del contratto di risparmio per l’alloggio. Dopo essere stato tassato, il risparmio per l’alloggio del defunto entra a far parte della massa successorale.

Il risparmio per l’alloggio è pure tassato se non è utilizzato conformemente allo scopo previsto, la qual cosa è possibile una volta trascorsi i primi cinque anni del contratto (art. 3 lett. b); l’imposizione avviene nell’anno in cui il risparmio è stato impiegato per uno scopo diverso da quello per cui era stato costituito. Se il capitale risparmiato rimane sul conto dopo la scadenza del contratto, l’imposizione è differita fintanto che il risparmio per l’alloggio viene utilizzato, ma al massimo per cinque anni. Se viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato costituito rimane esente da imposte ma in caso contrario viene compiuto un ricupero di imposta (cpv. 3 lett. c) nell’anno in cui è impiegato a un altro scopo.

Idealmente, dovrebbero essere prese disposizioni per evitare che l’apertura del conto di risparmio per l’alloggio dia al risparmiatore vantaggi fiscali di cui non avrebbe goduto senza tale forma di risparmio. La presente proposta realizza in parte questa esigenza: per tenere conto della progressione delle tariffe, l’aliquote dell’imposta è determinata in funzione dell’importo annuo medio del risparmio per l’alloggio (l’importo del capitale risparmiato è diviso per il numero di anni durante i quali è stato costituito). Si tratta di una soluzione semplice da mettere in atto che permette di impedire un’eccessiva progressione nel momento dell’imposizione ed evita inoltre che i contribuenti, soprattutto coloro che dispongono di redditi elevati, traggano dalla conclusione del contratto di risparmio per l’alloggio importanti vantaggi che non avrebbero avuto altrimenti.

Questo modello impositivo corrisponde a quello previsto nell’articolo 37 LIFD in materia di liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, per esempio nei casi in cui è concessa una rendita di invalidità e le rendite maturate fino a quel momento sono versate in una sola volta. Le possibili alternative sono meno efficaci e ciò per diversi motivi. Occorre rilevare che annullare le deduzioni concesse e ricuperare l’imposta per gli anni in questione sarebbe assolutamente corretto, ma una tale