Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/102: 10.459 Iv.Pa. «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» e «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio (iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» · 27 pagine
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della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni del diritto penale fiscale. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e le aliquote fiscali come pure gli importi esenti da imposta.
La Costituzione federale obbliga la Confederazione a promuovere l’accesso alla proprietà dell’alloggio; sussiste pertanto una base costituzionale per l’introduzione di una deduzione in favore di siffatta finalità extrafiscale.
5.2 Forma dell’atto normativo
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost. le disposizioni fondamentali in materia di cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi devono essere oggetto di una legge federale. La fissazione delle deduzioni generali dal reddito imponibile come la deduzione del risparmio per l’alloggio fanno parte di questo genere di disposizioni.
5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti disposizioni legali non hanno alcuna ripercussione sugli impegni internazionali del Paese.
5.4 Assoggettamento al freno alle spese
Non occorre sottoporre il presente oggetto al freno alle spese.