Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/102: 10.459 Iv.Pa. «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» e «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio (iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» · 27 pagine
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Per quanto concerne l’imposta federale diretta, ogni contribuente illimitatamente assoggettato alle imposte in Svizzera può versare su un conto di risparmio per l’alloggio al massimo 10 000 franchi all’anno per non più di 10 anni. Anche in assenza di indicazioni esplicite, la deduzione massima di 10 000 franchi sara adeguata ogni anno al rincaro secondo l’indice svizzero dei prezzi al consumo conformemente all’articolo 215 capoverso 2 LIFD (modifica della LIFD del 25 settembre 2009 concernente la compensazione della progressione a freddo, in vigore dal 1° gennaio 2011). È determinante il valore dell’indice il 30 giugno che precede l’inizio di un periodo fiscale. L’adeguamento è escluso se il rincaro è negativo. Per evitare differenze quanto alla deduzione del risparmio per l’alloggio, il diritto cantonale deve conformarsi completamente al diritto federale, come già accade per quanto concerne l’importo dei contributi alla previdenza vincolata (pilastro 3a).
Gli importi depositati ogni anno sul conto di risparmio per l’alloggio sono deducibili, mentre durante gli anni di risparmio il reddito del capitale depositato è assoggettato all’imposta sul reddito (e all’imposta preventiva in quanto si tratta di averi di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 13 ottobre 196511 sull’imposta preventiva, salvo che l’importo annuale degli interessi sia inferiore a 200 franchi). Inoltre, il risparmio per l’alloggio (capitale risparmiato e redditi di tale capitale) non è esonerato dall’imposta cantonale sulla sostanza. A questo proposito, occorre nuovamente rilevare una differenza rispetto all’imposizione degli averi della previdenza vincolata (cfr. fine del n. 2.1.2) che non sono assoggettati all’imposta sulla sostanza e il cui rendimento non soggiace all’imposta sul reddito.
Per poter impiegare il risparmio per l’alloggio senza dover pagare imposte, l’insieme del capitale risparmiato deve essere consacrato al primo acquisto a titolo oneroso di un’abitazione situata in Svizzera e durevolmente impiegata dal suo proprietario. Il capitale risparmiato sul conto di risparmio per l’alloggio deve essere utilizzato conformemente al suo scopo entro cinque anni dalla scadenza del contratto, in caso contrario è compiuto un ricupero d’imposta. Anche se l’assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera prende fine è operato un ricupero d’imposta. In caso di durevole modifica dell’utilizzazione dell’edificio o di vendita dello stesso nel corso dei primi cinque anni che seguono l’acquisto e salvo che il contribuente impieghi il ricavo della vendita per acquisire un edificio sostitutivo equivalente in Svizzera entro un congruo termine, è compiuto un ricupero d’imposta secondo il medesimo principio: il risparmio per l’alloggio è tassato conformemente agli articoli 37 LIFD e 11 cpv. 2 LAID, vale a dire secondo l’aliquota applicabile alla somma degli altri redditi con l’importo del risparmio per l’alloggio diviso per la durata del risparmio.
3 Commento delle singole disposizioni
3.1 LIFD
art. 33b (nuovo) Risparmio per l’alloggio
cpv. 1
11 RS 642.21