Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/102: 10.459 Iv.Pa. «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» e «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio (iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» · 27 pagine
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depositi compiuti durante il periodo fiscale. Infine, occorre far sì che il versamento del capitale risparmiato sia comunicato alla competente autorità fiscale.
3.2 LAID
Art. 9a (nuovo) Depositi a risparmio per l‘alloggio
cpv. 1
È fatto rinvio ai commenti concernenti l’articolo 33b cpv. 1 LIFD. L’importo massimo per cui è concessa la deduzione del risparmio per l’alloggio è il medesimo nella legislazione fiscale cantonale che in quella federale. L’adeguamento al rincaro di questo massimale avverrà secondo modalità identiche a quelle previste nella LIFD. Come per il pilastro 3a la fissazione del detto massimale esula dalla competenza dei Cantoni. Per motivi di economia amministrativa, la Confederazione può fissare questo limite massimo nell’ambito della propria competenza di armonizzazione sebbene, in materia di deduzioni generali, rinunci solitamente a servirsi di tale competenza per motivi connessi con il federalismo.
cpv. 2
Il reddito del conto di risparmio per l’alloggio è pure assoggettato all’imposta cantonale sul reddito.
cpv. 3
Il risparmio per l’alloggio (capitale risparmiato e reddito di questo capitale) non è esente dall’imposta sulla sostanza.
cpv. 4 e 5
Per quanto concerne le imposte cantonali sul reddito, l’imposizione è compiuta per analogia con l’articolo 11 capoverso 2 LAID. Cfr. anche i commenti all’articolo 33b capoversi 3 e 4 LIFD.
cpv. 6
È fatto riferimento ai commenti dell’articolo 33b capoverso 5 LIFD. Occorrre rilevare che l’imposta sugli utili della sostanza immobiliare è prelevata se con il ricavo della vendita il contribuente non acquista entro un congruo termine un edificio sostitutivo equivalente in Svizzera.
Art. 72m (nuovo) Adeguamento delle leggi cantonali alla modifica del ...
L’entrata in vigore simultanea garantisce che l’introduzione dell’agevolazione fiscale del risparmio per l’alloggio avvengà contemporaneamente su scala federale e cantonale. È così possibile evitare che, durante il periodo transitorio, nell’ambito dell’imposta federale diretta siano eseguite deduzioni impossibili nell’ambito delle imposte cantonali sul reddito.