Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/102: 10.459 Iv.Pa. «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» e «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio (iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» · 27 pagine
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Il contratto di risparmio per l’alloggio è una convenzione concernente l’apertura di un conto personale di risparmio per l’alloggio conclusa con un istituto finanziario. Nell’amboito di tale contratto una persona illimitatamente assoggettata alle imposte in Svizzera si impegna a costituire un risparmio durante dieci anni al massimo. Questo conto di risparmio per l’alloggio intende dare un contributo al primo acquisto a titolo oneroso di un immobile in Svizzera adibito durevolmente ad abitazione del suo proprietario. Il ritiro del risparmio durante i primi cinque anni è ammissibile soltanto per lo scopo previsto, salvo cessazione dell’assoggettamento in caso di decesso o di partenza all’estero. In questi casi, il risparmio è tassato conformemente al capoverso 3 lettera a (cfr. i commenti concernenti tale capoverso). La costituzione in pegno del risparmio è esclusa fintanto che non è stato utilizzato; si vuole in tal modo garantire che rimanga disponibile per l’acquisto di un alloggio.
Ogni contribuente illimitatamente assoggettato alle imposte in Svizzera può versare ogni anno 10 000 franchi al massimo su un conto personale di risparmio per l’alloggio. Ciascuno dei coniugi tassati congiuntamente ha diritto a dedurre quanto ha versato sul proprio conto; di conseguenza vi ha diritto anche ciascuno dei partner registrati. L’importo effettivamente versato dà diritto alla deduzione di un importo corrispondente dal reddito imponibile. Il diritto alla deduzione degli importi depositati ogni anno su un conto di risparmio per l’alloggio prende fine con la scadenza del corrispondente contratto. Se una persona acquista un alloggio per il proprio impiego personale prima della scadenza del contratto non può più dedurre dal proprio reddito imponibile le somme che deposita nel corso della rimanente durata del contratto.
Le forme di proprietà ammesse sono la proprietà individuale, la comproprietà e la proprietà comune nonché le abitazioni costruite nell’ambito di un diritto di superficie. L’espressione «durevolmente adibito a loro abitazione» significa che deve trattarsi dell’abitazione del proprietario nel luogo del suo domicilio fiscale. È così chiaramente sottolineato che il risparmio per l’alloggio non può servire a finanziare l’acquisto di una residenza secondaria. L’espressione «acquisto a titolo oneroso» significa che la proprietà dell’alloggio non può essere acquisita gratuitamente. Il risparmio per l’alloggio gode pertanto di agevolazioni fiscali a condizione che il contribuente paghi un prezzo d’acquisto per l’alloggio di cui si riserva durevolmente l’impiego e che utilizzi a tal fine il proprio risparmio per l’alloggio. Anche la divisione ereditaria e la donazione mista sono considerate forme di acquisto a titolo oneroso.
La parte dell’alloggio che non serve da alloggio del proprietario può essere locata nella misura in cui il risparmio per l’alloggio è stato impiegato per finanziare la parte dell’edificio in cui questi abita. Le persone che sono già proprietarie di un alloggio o di parte di un alloggio in Svizzera adibito a propria abitazione non possono costituire un risparmio per l’alloggio. Se soltanto uno dei coniugi (o dei partner registrati) è proprietario dell’alloggio, l’altro può concludere un contratto di risparmio per l’alloggio. Una persona che è divenuta locataria dopo essere stata proprietaria del proprio alloggio in Svizzera non può concludere un contratto di risparmio per l’alloggio. Invece, il proprietario di un alloggio che non è durevolmente adibito al suo uso personale (per esempio una casa di vacanze) ha diritto di concludere un tale contratto per acquistare per la prima volta e a titolo oneroso un immobile durevolmente adibito a sua abitazione.