Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011

SwissBanking reputa che le due procedure, una nei confronti dell’impresa e l’altra nei confronti delle persone fisiche, dovrebbero essere meglio differenziate, in particolare per quanto riguarda i programmi di clemenza (rischio che i collaboratori partecipino a un’infrazione sapendo che in seguito potrebbero restare impuniti in quanto collaboratori di giustizia).

L’ACSI, la SKS e la FRC reputano che le misure proposte si spingano troppo oltre poiché spesso l’atto incriminato non è deliberatamente delittuoso ma risulta invece da una mancanza di conoscenze. L’ACSI, la SKS e la FRC temono che le imprese scarichino la colpa sui loro dipendenti se questi non hanno le capacità materiali di difendersi. Il problema della prova è a sua volta insormontabile (difficoltà di determinare le responsabilità).

Il Centre patronal, la FER e Studienvereinigung Kartellrecht temono che le sanzioni

possano nuocere all’attrattiva del programma di clemenza, esistente dal 2004, poiché una persona che rischia una sanzione diretta, specie se a livello penale, sarà restia a denunciare un’infrazione. Anche SIC Svizzera e la COMCO temono una diminuzione della disponibilità a collaborare.

L’USAM, la COMCO, Studienvereinigung Kartellrecht e IBA chiedono che sia dapprima sviluppata una pratica, considerato che le sanzioni dirette per infrazioni al diritto dei cartelli sono entrate in vigore solo nel 2004. È quindi prematuro introdurre nuove forme di sanzioni, e ciò crea un’insicurezza giuridica.

SIC Svizzera e l’USS ritengono che, in pratica, le sanzioni saranno difficilmente attuabili (nell’ambito delle inchieste devono essere considerati i comportamenti e le decisioni a diversi livelli gerarchici; nelle organizzazioni più complesse sarebbe difficile fornire la prova della colpa).

L’USAM e l’USIE ritengono che la proposta di sanzione attenui la concorrenza, diminuendo l’effetto preventivo della LCart e riducendo lo spirito imprenditoriale e la capacità di azione della direzione (pericolo di dilazione, riversamento della responsabilità dell’impresa su persone poco apprezzate, lunghe procedure). Inoltre, l’USAM e l’USIE sottolineano che le persone esposte dovranno assicurarsi contro possibili reclami e che ciò indebolirà lo spirito d’iniziativa e la rapida azione dei dirigenti, indispensabili alla crescita sul mercato. VSIG e costruzionesvizzera temono che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche danneggino il clima di lavoro.

VSIG e costruzionesvizzera ritengono che le norme del diritto penale debbano applicarsi a un collaboratore che commette un’infrazione al diritto dei cartelli e non credono all’effetto preventivo di un tale sistema (procedure senza condanna).

La FSA si chiede se non sia prematuro proporre l’introduzione di nuove sanzioni e sostiene che le sanzioni dirette costituiscono delle pene ai sensi del diritto penale e che, di conseguenza, la procedura amministrativa e l’organizzazione istituzionale non soddisfano le esigenze della Costituzione e della CEDU. La FSA sostiene che il sistema del programma di clemenza si è dimostrato efficace. Tuttavia, esso può funzionare soltanto se è organizzato in modo trasparente e prevedibile. Le modifiche previste nell’ambito delle sanzioni mettono in pericolo questo funzionamento e creano per i dipendenti delle imprese interessate degli incentivi negativi che compromettono notevolmente il programma di clemenza.

La FSA e Promarca temono che le imprese tentino di trovare dei dipendenti per così dire «incorreggibili» e di esporli a una procedura di sanzionamento al fine di aumentare le possibilità di una riduzione della sanzione, diminuendo così l’efficacia del programma di clemenza.

La FSA ritiene che la cerchia degli autori sia definita in modo troppo ampio, che la redazione non sia sufficientemente precisa e che l’articolazione tra le procedure manchi di riflessione (il

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