Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011

chiede che la formulazione sia adeguata per garantire alle imprese la presa in considerazione di programmi previsti a lungo termine. Swissmem ritiene infatti che spetti all’Autorità della concorrenza dimostrare che il programma non è stato attuato a lungo termine. Studienvereinigung Kartellrecht e IBA sottolineano che l’inversione dell’onere della prova è incompatibile con la presunzione d’innocenza prevista all’articolo 6 capoverso 2 CEDU.

economiesuisse, l’AES, SwissBanking, SwissHoldings, Promarca, Studienvereinigung

Kartellrecht e IBA sottolineano che il fatto che sia stata effettivamente commessa un’infrazione nonostante l’esistenza di un programma di conformità potrà sempre essere utilizzato contro l’impresa. economiessuisse chiede che sia introdotto un obbligo per l’impresa di presentare le misure concrete che sono state adottate nel quadro di una procedura. economiesuisse reputa che un tale sistema abbia un effetto preventivo efficace sui rischi concreti presenti nel diritto della concorrenza e che consenta di ridurre il rischio di infrazioni.

Swiss Retail Federation ritiene che la formulazione dell’articolo 49a capoverso 1 LCart non riprenda la richiesta della mozione in tutta la sua ampiezza: la formulazione implica che un’infrazione alla LCart rappresenti già di per sé un fallimento del programma di conformità e della sua efficacia. Per Swiss Retail Federation l’introduzione di misure adeguate da parte dell’impresa deve poter bastare. Per Swiss Retail Federation, la definizione di un programma adeguato deve essere giudicata nei singoli casi in funzione della situazione dell’impresa (posizione sul mercato, dimensioni, …).

IBA è del parere che un programma di conformità debba tener conto dei rischi ai quali è esposta un’impresa, il che implica l’istituzione di programmi differenziati tra grandi imprese e PMI. economiesuisse precisa che i sistemi di conformità non devono comportare spese supplementari insostenibili per le PMI. IBA e Studienvereinigung Kartellrecht aggiungono che questi programmi devono essere adattabili in modo dinamico.

La maggior parte dei membri del Forum PMI è favorevole all’introduzione di programmi di conformità nella legge. Tuttavia, essi reputano che le proposte poste in consultazione non tengano sufficientemente conto della particolare situazione delle PMI. Le PMI dovrebbero inoltre poter beneficiare di sanzioni ridotte se hanno adottato le misure preventive necessarie ma non hanno i mezzi per istituire programmi di conformità altrettanto complessi di quelli delle grandi imprese. Il Forum PMI chiede che le richieste legate ai programmi di conformità siano precisate nel messaggio (o a livello di ordinanza, rispettivamente tramite una comunicazione) al fine di garantire una sicurezza giuridica minima.

SwissBanking propone di descrivere le migliori pratiche ad esempio in un’ordinanza del Consiglio federale, una comunicazione della COMCO o nell’ambito di un’autoregolazione riconosciuta ufficialmente (secondo il modello del diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari).

Anche SwissBanking suggerisce di rinunciare a qualsiasi regolazione e di giudicare i programmi di conformità caso per caso in modo da evitare qualsiasi burocratizzazione o sovraregolazione della conformità.

economiesuisse sottolinea che siccome i programmi di conformità devono essere adattati alla situazione concreta dell’impresa (dimensioni e struttura dell’impresa, attività commerciale e relativi rischi), la regolamentazione può riguardare solo elementi centrali (analogamente al dossierpolitique di economiesuisse), e non i dettagli, evitando così di intervenire nell’organizzazione dell’impresa e di portare a una sovraregolazione. economiesuisse precisa inoltre che i programmi di conformità non si limitano al diritto della concorrenza, ma includono anche altri ambiti relativi al punto di vista dell’impresa.

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