Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011
VD, la COMCO, economiesuisse, il Centre patronal e SwissHoldings precisano che,
secondo il diritto in vigore, il divieto di esercitare riguarda unicamente, a giusto titolo, alcune attività soggette a sorveglianza.
Il PPD ritiene che le sanzioni amministrative siano insufficienti.
La COMCO rileva che l’inchiesta nei confronti delle persone fisiche all’interno dell’impresa può rivelarsi complessa: le persone in questione rischiano di contestare il carattere amministrativo del divieto di esercitare ed esigeranno le stesse garanzie derivanti dalla CEDU come per la procedura penale. Pertanto, la COMCO rende attenti al rischio che le procedure nei confronti delle imprese durino ancora più a lungo (più di tre anni). economiesuisse ritiene che le sanzioni amministrative siano solo apparentemente meno problematiche delle sanzioni penali. economiesuisse, la FSA, VSIG, costruzionesvizzera, Promarca e Studienvereinigung Kartellrecht reputano inoltre che, nonostante la denominazione «sanzioni amministrative», questi provvedimenti possano essere considerati di carattere penale ai sensi dell’articolo 6 CEDU.
economiesuisse sostiene che il principio di opportunità non è chiaro (l’Autorità della concorrenza può pronunciare una sanzione amministrativa ma non è obbligata a farlo) e comporta un approccio arbitrario che può dare adito ad abusi senza possibilità di controllo esterno.
economiesuisse e SwissHoldings ritengono che si debbano anche definire chiaramente dei programmi di clemenza come in caso di sanzioni penali. economiesuisse critica il fatto che, nella proposta, essi sono completamene affidati al libero apprezzamento dell’Autorità della concorrenza, lasciando così spazio a un potenziale di pressione inaccettabile.
economiesuisse ritiene che le proposte si spingano troppo oltre e che non siano applicabili (la durata del divieto di esercitare di cinque anni è molto lunga e, in effetti, secondo Swiss Retail Federation, ciò può dare adito a un’incapacità lavorativa generale; la formulazione «imprese che hanno partecipato all’accordo» è troppo vaga; i valori patrimoniali sarebbero difficilmente valutabili). La COMCO fa notare che in generale sono le imprese e non i collaboratori a beneficiare dei profitti derivanti dai cartelli e considera difficile identificare e stimare i vantaggi ottenuti dal collaboratore. Anche SwissHoldings mette in causa la praticabilità dei provvedimenti proposti, soprattutto per quanto concerne la definizione e il calcolo del vantaggio patrimoniale di un accordo.
La COMCO e Swissmem sottolineano che un divieto di esercitare può avere importanti implicazioni per i collaboratori interessati (ad es. difficoltà di trovare un impiego nel proprio settore o nella propria regione) e per l’impresa, e IBA sottolinea che una tale provvedimento interferisce nei diritti individuali dei lavoratori. Swissmem sottolinea che una durata di cinque anni è sproporzionata rispetto al divieto previsto all’articolo 67 CP.
Swissmem giudica che il termine di sette anni per la confisca dei valori patrimoniali è troppo lungo e chiede che ci si attenga ai cinque anni previsti dal diritto del lavoro. IBA ritiene che questi valori non siano definiti in modo sufficientemente chiaro.
La COMCO è del parere che l’efficacia dell’effetto preventivo di un divieto di esercitare valga soltanto se comprende l’intero settore. Swissmem reputa che l’assunzione in un’impresa che non ha partecipato all’accordo di cartello resta possibile, in contrasto con l’obiettivo di impedire in futuro qualsiasi infrazione. La COMCO aggiunge inoltre che il divieto di esercitare dovrebbe poter essere esteso oltre confine.
La COMCO fa notare che né l’UE né gli Stati Uniti applicano un divieto di esercitare e che manca la necessaria esperienza.