Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011
SwissHoldings deplora che nel diritto dei cartelli le imprese non siano sanzionate per omissioni, ma per limitazioni illecite della concorrenza. La proposta concernente una riduzione delle sanzioni non introduce quindi un concetto della colpa organizzativa, ma una «ricompensa» per premiare sforzi senza successo. SwissHoldings chiede che l’attuazione della mozione sia sfruttata per regolare in modo dettagliato e coerente nel diritto dei cartelli svizzero il principio della colpa. SwissHoldings rileva che le sanzioni dirette dell’articolo 49a LCart hanno indubbiamente un carattere penale e che quindi l’articolo 6 capoverso 2 CEDU presuppone l’esistenza di una colpa per la comminazione di una tale sanzione. Con il concetto della colpa organizzativa, l’attuazione del perseguimento penale dell’impresa sarebbe più chiara. Dal momento che il Consiglio federale ha respinto questo concetto, rimane da chiarire se e in che misura una colpa sia una condizione richiesta per poter sanzionare un’impresa.
SwissHoldings è del parere che le proposte di regolamentazione non incoraggino gli sforzi di conformità delle imprese.
Per SwissHoldings, anche se il concetto della colpa organizzativa è respinto, la proposta in consultazione dovrebbe orientarsi, per quanto concerne i requisiti per una riduzione della sanzione, sugli standard richiesti all’articolo 102 capoverso 2 CP (sanzione ridotta se un’impresa ha adottato tutte le misure di conformità necessarie). Facendo riferimento all’efficacia delle misure, occorre attenersi formalmente a intendere soltanto l’efficacia in generale (come esplicitamente prescritto nelle US Sentencing Guidelines).
La Posta si associa in linea di massima al parere espresso da SwissHoldings, in particolare per quanto riguarda il principio della colpa. La Posta ritiene che, in pratica, la prova dell’efficacia di un programma di conformità non potrà quasi mai essere fornita poiché nonostante tutto è stata commessa un’infrazione. La Posta giudica sensato un riferimento alla misura precisata dall’articolo 102 capoverso 2 CP.
Promarca chiede che siano spiegati alcuni punti poco precisi, come ad esempio l’effetto del nuovo articolo sull’ordinanza.
Studienvereinigung Kartellrecht e IBA sottolineano che la proposta prevede solo una riduzione della sanzione ma che, in assenza di colpa, l’impresa non può essere sanzionata.
3.2.3 Pareri favorevoli all’iscrizione nella legge dei programmi di conformità
FR, GL, JU, NE, SO, TI, UR, VD, VS e ZG sostengono l’iscrizione nella legge. FR e JU ritengono giusto ricompensare in qualche modo l’istituzione di programmi di conformità. Tuttavia, VS sottolinea che una riduzione della sanzione deve essere considerata solo in caso di attuazione di un vero e proprio programma di conformità qualificato, al fine di evitare l’istituzione di programma pretestuosi.
FR, VD e il Centre patronal sottolineano che la nozione di colpa è così meglio considerata grazie a un previo esame approfondito della responsabilità dell’impresa.
NE precisa che, siccome il diritto attuale consente già una riduzione della sanzione, non vi è alcun ostacolo all’introduzione di una norma legale. TI aggiunge che un’iscrizione nella legge può avere un maggior effetto preventivo. SO condivide invece le considerazioni del Consiglio federale riguardo alle difficoltà di valutare la qualità dei programmi di conformità, che lascia un ampio margine d’apprezzamento.
VD rileva una leggera incoerenza della disposizione legale volta a ricompensare uno sforzo che risulterebbe infruttuoso e suggerisce quindi di vincolare la riduzione della sanzione a un obbligo di rivedere o rafforzare il programma di conformità dell’impresa entro una data scadenza. Per il Centre patronal il fatto di ricompensare uno sforzo parzialmente infruttuoso non è determinante.