Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011
costruzionesvizzera ritiene che nella variante B, attraverso l’applicazione delle norme di procedura penale, i diritti di difesa dei presunti colpevoli dovrebbero essere meglio rispettati che nella variante A.
La maggior parte dei membri di Swissmem sostiene la variante B per il suo carattere preventivo. Studienvereinigung Kartellrecht reputa che la minaccia di privazione della libertà possa avere un effetto dissuasivo efficace.
Pareri contrari
AG e VS condividono le riflessioni del Consiglio federale e respingono la variante B. AG, TG, VD, VS e ZH si oppongono alle procedure, che durerebbero più a lungo e richiederebbero maggiori risorse in quanto sarebbero condotte due procedure parallele da istanze d’inchiesta e decisionali separate (Autorità della concorrenza e MPC). AI ritiene che il coordinamento delle due procedure ostacoli l’applicazione del diritto dei cartelli.
La COMCO e VS temono un indebolimento del programma di clemenza poiché la propensione a collaborare e le autodenunce da parte delle imprese rischiano di diminuire. La FSA sottolinea che non vi sono sufficienti garanzie che i dipendenti di un’impresa che presenta un’autodenuncia possano beneficiare di un’esenzione dalla sanzione.
VD ritiene che la variante B sia ancora più difficile da attuare della variante A (responsabilità delle persone fisiche molto difficile da dimostrare).
Se dovesse essere attuata la variante B, ZH rileva che sarebbe inutile punire unicamente le persone che hanno agito direttamente senza, ad esempio, condannare anche l’organo situato al livello superiore.
L’ACSI, la SKS e la FRC ritengono che il pagamento di una multa costituisca una grave lesione per i consumatori poiché l’importo versato finisce nelle casse dello Stato, mentre sono gli stessi consumatori ad essere stati danneggiati dagli accordi di cartello.
economiesuisse considera necessaria una revisione radicale dell’articolo di legge per poter perseguire i reati penali.
economiesuisse, SwissHoldings, Swiss Retail Federation, Swissmem,
Studienvereinigung Kartellrecht, IBA e Schindler sostengono che la fattispecie è definita in modo troppo ampio e che la cerchia dei colpevoli, se si tiene conto del reato di omissione, è troppo ampia. SwissBanking rileva che la fattispecie penale dovrebbe essere definita con maggior precisione e classificata come reato per azione, mentre la proposta nell’articolo di legge concernente l’omissione dovrebbe essere eliminata.
economiesuisse precisa che la dipendenza della sanzione delle persone fisiche dalla procedura nei confronti dell’impresa comporta un problema di imprevedibilità.
economiesuisse aggiunge che la sospensione della procedura nei confronti della persona fisica fino alla conclusione della procedura nei confronti dell’impresa non è compatibile con la volontà di accelerazione delle procedure. economiesuisse precisa che questo criterio apre inoltre la questione dei diritti di parte delle persone interessate nella procedura nei confronti dell’impresa, che porta inevitabilmente a una complicazione e a un allungamento delle procedure.
La COMCO rileva alcune difficoltà legate alla sussidiarietà tra le procedure penali nei confronti delle persone fisiche e le procedure amministrative nei confronti delle imprese prevista all’articolo 53b LCart (procedure più lunghe e complesse, conflitto con l’obbligo di agire con diligenza (art. 6 CEDU)). La COMCO segnala inoltre il rischio che la procedura nei