Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011

SwissHoldings teme che la regolamentazione proposta paralizzi l’impresa poiché il perseguimento penale si rivolgerà contro ampie parti della direzione, almeno fino all’accertamento dei responsabili.

La SSIC sostiene che, se il legislatore vuole sanzionare in modo efficace le persone fisiche, si deve percorrere la via del tribunale penale. La SSIC considera problematica la proposta di affidare l’inchiesta al MPC (la competenza dovrebbe spettare agli organi d’inchiesta penale ordinari e ai tribunali penali). Secondo la SSIC il bene giuridico da proteggere non è ben definito e ciò pone delle difficoltà dal punto di vista giuridico: se si tratta dell’integrità dell’impresa, ritiene opportuna una modifica dell’articolo 158 CP; se si tratta dell’integrità dello Stato o della concorrenza efficace, auspica l’introduzione di un nuovo articolo nel CP.

Per la SSIC restano aperte diverse questioni (regolamentazione degli incentivi, del tentativo, dell’omissione, differenza per una persona che lavora in un’impresa che ha istituito un programma di conformità o in un’impresa che non ne dispone).

SwissBanking sottolinea inoltre che la minaccia di una sanzione penale formulata in modo troppo ampio rischia di mettere a repentaglio le inchieste penali poiché un collaboratore incolpato può rifiutarsi di testimoniare e limitare le possibilità dell’impresa di collaborare con l’autorità per il chiarimento dell’infrazione.

Swisscom dubita dell’effetto preventivo delle sanzioni penali.

Swissmem chiede che l’inchiesta nei confronti delle persone fisiche sia condotta dalla stessa autorità che si occupa dell’inchiesta nei confronti delle imprese.

Promarca è del parere che la variante B non debba essere perseguita a causa delle complicazioni giuridiche che comporta.

Promarca ritiene che la mancanza di un riferimento della fattispecie all’articolo 5 capoverso 3 LCart potrebbe rendere difficile il coordinamento delle procedure tra il MPC e l’Autorità della concorrenza.

Studienvereinigung Kartellrecht e IBA considerano complicate le procedure parallele, con due autorità diverse, e temono un allungamento delle pratiche.

IBA teme che le imprese siano più restie a collaborare e che nascondano delle prove.

Alternativa

economiesuisse propone di chinarsi sul diritto civile (già oggi, possibilità di sanzioni nel diritto del lavoro per comportamenti che costituiscono una violazione della fedeltà da osservare e che possono condurre a un licenziamento), nonché sul diritto penale generale (anziché introdurre una nuova fattispecie speciale nel diritto dei cartelli, si dovrebbe considerare una modifica delle condizioni nel diritto penale generale).

SwissBanking propone di esaminare altre alternative (licenziamento senza preavviso in base al diritto concernente il contratto di lavoro, amministrazione infedele nel Codice penale).

4 Allegato

4.1 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

2011-07-28/392 \ COO.2101.104.5.2832686 23/27