Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine
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va all’assistenza amministrativa applicata a livello nazionale in ambito fiscale e ne rispetta i limiti (art. 7 cpv. 1 OACDI; cfr. ad es. art. 111 e 112 LIFD).
Articolo 8 OACDI
L’AFC può eseguire misure coercitive, purché siano soddisfatte le condizioni (di diritto materiale) secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile (art. 6 cpv. 2 OACDI). Secondo le CDI occorre fare a tale scopo una distinzione tra i diversi generi di imposta e i diversi tipi di informazione.
Se l’assistenza amministrativa riguarda imposte ricosse dalla Confederazione (come l’IVA), l’applicazione di misure coercitive è possibile in caso di sospetto fondato di truffa in materia di tasse o di sottrazione di imposta nella domanda; in questa ultima ipotesi occorre tenere particolarmente conto del principio di proporzionalità.
Nell’ambito dell’assistenza amministrativa relativa a imposte riscosse dai Cantoni (imposte dirette), l’applicazione di misure coercitive è possibile esclusivamente in caso di sospetto fondato di frode fiscale o di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 LIFD.
Secondo le CDI occorre inoltre distinguere tra i differenti tipi di informazioni richieste: l’applicazione di misure coercitive con riguardo all’assistenza amministrativa per le informazioni (in particolare le informazioni bancarie) previste dal capoverso 5 della clausola di assistenza amministrativa è ammessa anche per scopi di tassazione e in caso di sottrazione semplice di imposta, a prescindere dal genere di imposta.
Questa regolamentazione dell’ottenimento delle informazioni mediante misure coercitive nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale corrisponde alle possibilità di ottenimento delle informazioni ammesse dal diritto e dalla prassi amministrativa svizzeri. Come esposto in precedenza, la possibilità di applicare misure coercitive oltre i casi previsti dal diritto interno (ossia per semplici scopi di tassazione, anche senza il sospetto di un delitto fiscale)
sussiste esclusivamente per le informazioni previste dal capoverso 5 della clausola di assistenza amministrativa della convenzione (ad es. per informazioni bancarie).
L’ordinanza sarà applicabile anche alle procedure di assistenza amministrativa pendenti, secondo le diverse clausole di assistenza amministrativa in vigore (cfr. art. 15 in combinato disposto con l’art. 16 OACDI). Non è utile elencare in dettaglio nell’OACDI le diverse condizioni per l’applicazione delle misure coercitive. Una siffatta elencazione non è neppure necessaria, perché il diritto materiale in materia di misure coercitive, le condizioni materiali ed in particolare i limiti dell’applicazione di tali misure sono previsti nella clausola di assistenza amministrativa (cpv. 3 lett. a e b e cpv. 5) della convenzione applicabile e del relativo protocollo.
Il diritto formale in materia di misure coercitive stabilito dall’OADCI corrisponde sostanzialmente alle disposizioni del DPA. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 OACDI possono essere ordinati, quali misure coercitive, esclusivamente l’accompagnamento coattivo da parte della forza pubblica di testimoni regolarmente citati (cfr. art. 42 cpv. 2 DPA), le perquisizioni (cfr. art. 48-50 DPA) e il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati (cfr. art. 46 lett. a e 47 DPA). L’enumerazione nell’articolo 8 capoverso 2 è esaustiva. Tutte le altre misure coercitive come il fermo (anche nel caso dell’assistenza amministrativa per le imposte riscosse dalla Confederazione, ad es. l’imposta sul valore aggiunto), l’estradizione, la sorveglianza telefonica ecc. non possono essere ordinate ai fini dell’assistenza amministrativa in ambito fiscale.
Questo disciplinamento delle misure coercitive corrisponde esattamente alle possibilità di coercizione ammesse dalla procedura penale fiscale svizzera. Anche nella procedura di assistenza amministrativa tali misure devono corrispondere al diritto interno e alla prassi amministrativa e possono derogarvi soltanto se la convenzione lo prevede espressamente (cfr. la norma fondamentale dell’art. 6 cpv. 4 OACDI).
Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto ed eseguite dalle persone competenti in merito. Questa regolamentazione è sensibilmente più severa di quella del DPA. Conformemente al DPA soltanto la perquisizione domiciliare deve