Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

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A condizione che la persona interessata acconsenta per scritto a fornire le informazioni alla competente autorità estera, l’AFC può trasmettere le informazioni a tale autorità nel quadro della procedura semplificata, riferendosi al consenso della persona interessata.

Se sono interessate più persone, è sufficiente il consenso di una di queste; l’impiego delle informazioni sarebbe limitato alla persona che ha dato il proprio consenso (cfr. art. 11 cpv. 1 OACDI).

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, per il resto dei documenti si applica la procedura ordinaria ai sensi degli articoli 6 e seguenti OACDI.

Articolo 11 OACDI

L’AFC notifica alla persona interessata la decisione finale, in cui motiva l’assistenza amministrativa e stabilisce la portata delle informazioni da trasmettere (art. 11 cpv. 1 OACDI). Per tutelare le persone interessate dalla procedura di assistenza amministrativa è previsto espressamente che nel quadro della decisione finale occorre decidere in merito all’impiego delle informazioni (specialità per quanto riguarda la procedura, le persone e le imposte). È altresì stabilito che l’autorità richiedente deve essere informata in merito alla tutela del segreto prevista dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

La decisione è notificata alla persona interessata residente all’estero per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene per mezzo di pubblicazione nel Foglio federale (art. 11 cpv. 2 OACDI). Per tutelare i diritti del detentore delle informazioni è previsto espressamente che l’emanazione della decisione finale gli è notificata (art. 11 cpv. 3 OACDI). Al detentore delle informazioni, che fa valere una violazione dei propri diritti, devono essere concessi tutti i diritti procedurali di cui all’articolo 9 capoverso 3 OACDI.

Articolo 12 OACDI

Ogni decisione anteriore a quella finale, compresa la decisione relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata soltanto congiuntamente alla decisione finale (art. 12 cpv. 1 OACDI; cfr. la regolamentazione corrispondente dell’art. 80e AIMP; le eccezioni dell’art. 80e cpv. 2 AIMP non possono verificarsi nella procedura di assistenza amministrativa ai sensi delle CDI).

Le decisioni impugnate sono decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA. Contro le decisioni finali dell’AFC (e tutte le decisioni anteriori) può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. Non è ammesso il ricorso al Tribunale federale (art. 83 lett. h della legge federale 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 12 cpv. 2 OACDI), ossia la procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 44 e seguenti PA. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA).

Per quanto concerne il diritto di ricorso, nella decisione finale viene determinata la persona interessata dall’assistenza amministrativa (art. 12 cpv. 3 OACDI in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 OACDI). L’interessamento della persona può normalmente essere circoscritto dal principio di specialità: è interessata materialmente, e quindi legittimata a ricorrere, la persona (solitamente il contribuente all’estero) menzionata nella domanda di assistenza amministrativa (cfr. art. 3 lett. a OACDI) e rispetto alla quale risulta dalla decisione finale che le condizioni per fornire l’assistenza amministrativa sono effettivamente adempiute (ossia che le informazioni devono essere trasmesse). Questa persona ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della decisione finale (cfr. il corrispondente art. 48 cpv. 1 lett. c PA).

Tuttavia l’articolo 12 capoverso 3 OACDI non esclude che anche terzi (non destinatari di decisioni) possano appellarsi ai diritti di parte conformemente ai principi generali della procedura amministrativa, alla condizione che siano materialmente interessati in misura maggiore della collettività. Di regola il loro interesse materiale (e quindi il loro diritto di ricorso) può essere escluso nella misura in cui le informazioni che li riguardano non sono trasmesse (ossia sono estromesse dalla procedura) oppure – come già menzionato – l’impiego delle informa-