Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
di uguale tenore dell’articolo 13 capoverso 3 OACDI: essa corrisponde alla citata decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, secondo cui l’adozione dello standard dell’OCSE non cambia nulla per i contribuenti svizzeri relativamente alle informazioni bancarie.
Gli Stati contraenti devono procurare per conto della Svizzera tutte le informazioni, che la Svizzera stessa deve loro procurare conformemente alle disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. È data piena reciprocità anche per le informazioni ai sensi del capoverso 5 della clausola di assistenza amministrativa: le informazioni che vi sono previste (in particolare le informazioni bancarie) devono essere ottenute dalla Svizzera per lo Stato contraente a prescindere dai motivi di rifiuto ai sensi del diritto interno e dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, nel medesimo modo in cui lo Stato contraente deve ottenere queste informazioni per la Svizzera, se la Svizzera le richiede. Dato che nel quadro delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile sono previste possibilità di ottenimento delle informazioni più ampie che nel diritto interno, i motivi di rifiuto secondo il diritto interno e la prassi amministrativa di principio non possono farsi valere. D’altra parte l’esecuzione a livello interno della reciprocità dipende dalla volontà politica.
Per motivi politici la Svizzera può rinunciare all’esecuzione integrale del principio della reciprocità. L’articolo 14 capoverso 5 OACDI contempla una siffatta rinuncia, giustificata dalla decisione politica del 13 marzo 2009.