Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

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parte secondo i principi generali sulla procedura amministrativa (cfr. il commento all’art. 12 OACDI), purché siano materialmente interessati.

Secondo la lettera b) la persona, che dispone in Svizzera delle informazioni richieste, è il «detentore delle informazioni». Tale persona ha il diritto di partecipare alla procedura (art. 9 cpv. 3 e art. 11 cpv. 3 OACDI) e di presentare ricorso (art. 12 cpv. 4 OACDI). L’articolo 7 capoverso 3 OACDI precisa che le altre autorità svizzere, cui l’AFC chiede di trasmettere le informazioni in loro possesso, non sono detentori delle informazioni secondo l’articolo 3 lettera

b) OACDI.

3.2. Parte speciale

3.2.1. Domande di assistenza amministrativa estere

a. Piccola clausola di assistenza amministrativa

Articolo 4 OACDI

L’articolo 4 OACDI disciplina la procedura di assistenza amministrativa ai fini dell’esecuzione delle CDI per usufruire dei vantaggi fondati sulla CDI (cosiddetta «piccola clausola di assistenza amministrativa»); anche questo genere di assistenza amministrativa fa parte dello standard dell’OCSE.

Nel quadro di questa procedura l’AFC trasmette alle autorità estere richiedenti le informazioni ottenibili secondo il diritto svizzero. Non sono applicabili misure coercitive. Ciò significa in particolare che il segreto bancario non può essere superato nel quadro di questa procedura.

L’AFC informa, previamente, la persona interessata sulla natura e sulla portata delle informazioni da trasmettere. Se la persona interessata acconsente per scritto alla trasmissione delle informazioni oppure non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AFC, quest’ultima trasmette le informazioni immediatamente dopo la ricezione del consenso o la scadenza del termine. Negli altri casi l’AFC rende una decisione.

Contro la decisione dell’AFC può essere interposto ricorso conformemente all’articolo 12 OACDI, ossia essa può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Questa innovazione esclude chiaramente ogni possibilità di opposizione preliminare. Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

La presente disposizione corrisponde sostanzialmente alla prassi della cosiddetta «piccola clausola di assistenza amministrativa» consolidata nelle ordinanze in vigore (cfr. ad es. gli art. 20a e 20b O CDI-US).

b. Grande clausola di assistenza amministrativa

La procedura di assistenza amministrativa per l’applicazione del diritto fiscale interno dello Stato richiedente prevista dall’OACDI ricalca in ampia misura la disciplina della procedura di assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1). La procedura di assistenza amministrativa corrisponde nella sua struttura e per il suo svolgimento alla procedura di assistenza giudiziaria in materia penale secondo la parte terza della legge sull’assistenza in materia penale (cosiddetta piccola assistenza giudiziaria):

a) esame preliminare (art. 5 OACDI; corrisponde all’art. 80 AIMP);

b) entrata nel merito ed esecuzione (art. 6 segg. OACDI; corrisponde all’art. 80a AIMP);

c) esecuzione semplificata e chiusura della procedura (art. 10 segg. OACDI; corrisponde

agli art. 80c seg. AIMP);

d) procedura di ricorso (art. 12 OACDI; corrisponde agli art. 80e segg. AIMP).

Come la procedura di assistenza giudiziaria anche la procedura di assistenza amministrativa è una procedura amministrativa ma non una vera e propria procedura fiscale ai sensi