Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

zioni trasmesse è circoscritto alle persone formalmente interessate dalla decisione (secondo la specialità: cfr. art. 11 cpv. 1 OACDI). Questo disciplinamento corrisponde pertanto esattamente alle prescrizioni della PA.

Anche al detentore delle informazioni sono concessi diritti di parte, in particolare il diritto di ricorso (art. 9 cpv. 3, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 4 OACDI). Tali diritti di partecipazione sono destinati alla tutela dei suoi interessi particolari (il detentore delle informazioni è personalmente e direttamente «interessato» dalle misure di assistenza amministrativa, sebbene non ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 OACDI: cfr. il corrispondente art. 80h lett. b AIMP). L’esclusione del diritto di ricorso del detentore delle informazioni non sarebbe ammissibile, visto che non potrebbe fare valere quegli interessi, che sono propriamente tutelati dalla clausola di assistenza amministrativa (ad es. il segreto dell’avvocato, il segreto industriale o il segreto commerciale; cfr. art. 26 cpv. 3 lett. c modello di convenzione dell’OCSE). Il diritto di ricorso del detentore delle informazioni, in quanto persona materialmente interessata dalla misura di assistenza amministrativa, corrisponde altresì alle disposizioni della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP).

Articolo 13 OACDI

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni oggetto della domanda di assistenza amministrativa sono trasmesse alla competente autorità estera e quindi possono essere impiegate dall’AFC per l’applicazione del diritto fiscale svizzero (cpv. 1). Le ulteriori informazioni procurate in seno alla procedura non possono essere utilizzate per altri scopi: in effetti, le informazioni sicuramente non rilevanti ai fini dell’assistenza amministrativa (in particolare i «ritrovamenti casuali») non sono destinate alla trasmissione all’estero, né quindi possono essere impiegate a scopo di tassazione interna. Questa regolamentazione corrisponde alle prescrizioni delle ordinanze in vigore.

Le informazioni bancarie possono essere impiegate per altri scopi, se erano ottenibili anche secondo il diritto svizzero (cpv. 3), ossia in particolare con riguardo ad una fattispecie di frode. Questa limitazione prevista nel contesto dell’adozione dello standard dell’OCSE concernente lo scambio di informazioni fiscali corrisponde alla decisione politica presa il 13 marzo 2009 dal Consiglio federale, decisione secondo cui l’adozione dello standard dell’OCSE non cambia nulla per i contribuenti svizzeri relativamente alle informazioni bancarie (cfr. anche il commento all’art. 14 cpv. 4 OACDI). Poiché questa decisione riguarda esclusivamente le informazioni bancarie, tutte le altre informazioni procurate nella procedura di assistenza amministrativa secondo il capoverso 5 della clausola (ad es. le informazioni in possesso di un fiduciario o relative ai rapporti di partecipazione) possono essere utilizzate per scopi fiscali interni, ancorché secondo il diritto svizzero non avrebbero potuto essere procurate.

3.2.2. S Domande di assistenza amministrativa svizzere

Articolo 14 OACDI

La disciplina delle domande di assistenza amministrativa svizzere è nuovo. Le autorità fiscali interessate inviano all’AFC le loro domande di assistenza amministrativa internazionale.

L’AFC esamina queste domande e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile (art. 14 cpv. 1 e 2 OACDI). L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura estera di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione (cpv. 3).

A tutela delle persone interessate dalla procedura di assistenza amministrativa all’articolo 14 capoverso 4 OACDI si prevede che l’AFC informi della specialità riguardo all’impiego delle informazioni al momento della comunicazione delle informazioni ottenute dall’estero alle autorità fiscali svizzere interessate.

Le domande di assistenza amministrativa concernenti informazioni bancarie possono essere presentate all’estero, se tali informazioni sarebbero ottenibili anche secondo il diritto svizzero (art. 14 cpv. 5 OACDI). Questa disposizione è politicamente motivata, analogamente a quella