Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

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dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Articolo 5 OACDI

L’AFC esamina la domanda di assistenza amministrativa delle autorità estere (art. 5 cpv. 1 OACDI).

La domanda deve corrispondere al principio della buona fede. Essa va respinta per violazione dell’ordine pubblico, se la concessione dell’assistenza amministrativa non è conciliabile con i valori fondamentali del diritto svizzero o potrebbe violare interessi essenziali della Svizzera (art. 5 cpv. 2 OACDI; cfr. anche art. 26 cpv. 3 lett. c modello di convenzione dell’OCSE).

In questo contesto va evidenziato che la provenienza e le modalità di ottenimento delle informazioni utilizzate nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa sono rilevanti ai fini della ricevibilità della stessa. Una domanda deve essere respinta, ad esempio, se si fonda su informazioni pervenute all’autorità richiedente in violazione del diritto penale svizzero (ad es. in violazione del segreto bancario). A prescindere dalla questione dell’utilizzabilità di informazioni ottenute illegalmente nel quadro di una procedura (penale) fiscale estera, secondo la legislazione estera, comunque la Svizzera potrebbe respingere una simile domanda per tutelarsi da attacchi illeciti alla sua sovranità ed al suo ordinamento giuridico.

In caso di sospetto e su indicazione del detentore delle informazioni l’AFC può interrogare lo Stato richiedente sui motivi della sua domanda. Sulla base del principio di fiducia vigente nel diritto internazionale si deve ritenere la veridicità delle dichiarazioni dello Stato richiedente, a meno che esistano indizi di abuso della procedura di assistenza amministrativa.

Anche tutte le altre condizioni secondo le disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile al caso particolare (cfr. art. 1 cpv. 2 OACDI) devono essere adempiute nella domanda di assistenza amministrativa. Queste condizioni sono previste e concretizzate in maniera per quanto possibile uniforme nell’OACDI per la prassi e per il preciso esercizio dell’apprezzamento (cfr. art. 5 cpv. 3 OACDI, fatte salve eventuali disposizioni diverse della convenzione particolare ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 OACDI).

La procedura di assistenza amministrativa può essere avviata alla condizione che l’autorità richiedente sia legittimata a presentare la domanda, che la domanda sia presentata per scritto e che essa contenga le seguenti indicazioni:

1. l’indicazione della base legale applicabile;

2. l’identificazione inequivocabile della persona interessata tramite elementi concreti, per-

sonali o individuali (nome, TIN);

3. l’identificazione inequivocabile del detentore delle informazioni tramite elementi concreti,

personali o individuali (nome, IBAN);

4. la descrizione delle informazioni richieste nonché le indicazioni concernenti la forma, in

cui lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni;

5. lo scopo fiscale e i motivi, per cui le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti

per raggiungere tale scopo. Lo scopo fiscale circoscrive l’impiego delle informazioni trasmesse (riserva della specialità; cfr. art. 11 cpv. 1 OACDI);

6. i motivi, per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino in possesso del de-

tentore delle informazioni;

7. il periodo fiscale preciso (data d’inizio e di fine) e, se differente, il periodo (data d’inizio e

di fine), per cui le informazioni vengono richieste, e

8. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali

previste dalla sua procedura fiscale interna (sussidiarietà). Tuttavia l’osservanza del principio di sussidiarietà non può estendersi fino al punto da ammettere l’efficacia extraterritoriale del diritto estero a detrimento di quello svizzero. Sulla base del principio di fiducia vigente nel diritto internazionale si deve, in linea di massima, presupporre la veridicità delle dichiarazioni dello Stato richiedente.