Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA da parte dell’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America (RS 0.672.933.612), nonché le disposizioni sull’assistenza amministrativa secondo la legislazione in vigore. Sono inoltre fatte salve eventuali disposizioni speciali future in materia di assistenza amministrativa all’interno delle ordinanze di esecuzione delle singole convenzioni (art. 1 cpv. 2 OACDI),

sempre che nelle relazioni con uno Stato contraente dovesse imporsi una regolamentazione speciale di singoli aspetti della procedura.

Articolo 2 OACDI

L’AFC riceve le domande di assistenza amministrativa provenienti dall’estero, procede alla loro esecuzione in caso di adempimento delle condizioni necessarie e presenta le domande svizzere (art. 2 OACDI; cfr. anche art. 14 OACDI). L’OACDI stabilisce la competenza unica della Confederazione - in capo all’AFC – per l’assistenza amministrativa internazionale secondo le CDI. Dalle CDI si può desumere che la Svizzera è tenuta a fornire l’assistenza amministrativa; invece non è previsto, quale autorità nazionale debba esservi preposta. Anche l’articolo 26 capoverso 1 del modello di convenzione dell’OCSE in combinato disposto con il suo capoverso 3 stabilisce unicamente quali informazioni devono essere raccolte e scambiate e che a tale scopo devono essere applicate soltanto le misure amministrative usuali ai sensi della legge e della prassi amministrativa. Da quanto precede non consegue però che l’ottenimento delle informazioni deve competere alla medesima autorità, che è competente a livello nazionale (in Svizzera quindi, con riferimento alle imposte dirette, alle autorità cantonali di tassazione).

La Costituzione federale (Cost.) disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in modo che alla Confederazione spettino i compiti che il testo costituzionale le assegna (art. 42 Cost.). Il resto rientra nell’ambito delle competenze dei Cantoni che, all’interno di questo settore, possono decidere quali compiti intendono adempiere (art. 43 Cost.). La competenza unica della Confederazione in materia di assistenza amministrativa internazionale può essere fondata sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. («Gli affari esteri competono alla Confederazione»). Le regolamentazioni in vigore prevedono che nell’ambito delle imposte dirette la sola Confederazione abbia la competenza in materia di esecuzione dell’assistenza amministrativa con l’estero. In questo senso ad esempio gli articoli 20a – 20j dell’ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (O CDI-US; RS 672.933.61) e gli articoli 8 e seguenti dell’ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione (RS 672.913.610) assegnano tutte le attività legate alle domande estere di assistenza amministrativa a un’autorità federale, l’AFC, e non prevedono alcuna attività da parte delle autorità cantonali. La competenza della Confederazione è stata peraltro confermata anche dagli articoli 16 e seguenti della legge sulla fiscalità del risparmio (LFR; RS 641.91). Infine anche la piccola clausola di assistenza amministrativa relativamente a tutte le CDI rientra nella sfera di competenza esclusiva dell’AFC.

Articolo 3 OACDI

L’articolo 3 OACDI contiene le definizioni di «persona interessata» e di «detentore delle informazioni».

Conformemente alla lettera a) la persona, di cui vengono richieste le informazioni nella domanda di assistenza amministrativa, è la persona, che in apertura del procedimento è formalmente interessata. Sovente in apertura della procedura non è chiaro chi nel corso o alla conclusione della stessa sarà effettivamente toccato nei suoi interessi dalla decisione

dell’AFC e potrà pertanto assumere il ruolo di parte in causa. Può senz’altro capitare che la persona inizialmente interessata risulti non più tale al termine della procedura. Per tale motivo al fine della determinazione del concetto di «persona interessata» ci si basa, in apertura della procedura, sulla sua definizione formale (si tratta della persona indicata formalmente nella domanda). In linea di massima, tuttavia, solo la persona materialmente interessata ha il diritto di partecipare alla procedura (art. 9 cpv. 3 OACDI) e di presentare ricorso (art. 12 OACDI). Relativamente al diritto di ricorso l’articolo 12 capoverso 3 OACDI precisa che il destinatario della decisione finale è legittimato a ricorrere. Questa norma non esclude che anche terzi (ossia persone non destinatarie della decisione finale) possano fare valere i diritti di