Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine
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1. verifica delle basi legali;
2. verifica dell’operato effettivo.
I «peer reviews» inizieranno prossimamente.
2. Obiettivi dell’ordinanza
Come già rilevato, i presupposti di diritto materiale dell’assistenza amministrativa sono definiti nelle singole CDI. Essi sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificati da un’ordinanza o da una legge. L’ordinanza disciplina l’attuazione a livello nazionale
dell’assistenza amministrativa internazionale conformemente alle CDI concluse.
Con l’OACDI si perseguono i seguenti obiettivi:
- certezza del diritto per quanto riguarda le competenze, la procedura, le misure coercitive, i rimedi giuridici (procedura dei clienti);
- emanazione di direttive all’attenzione delle autorità di esecuzione (soprattutto l’AFC) intese come valori di riferimento del Consiglio federale;
- garanzia che la Svizzera possa rispettare i propri impegni risultanti dalle CDI conformemente agli standard concordati;
- raggruppamento in un atto legislativo di tutte le disposizioni sull’assistenza amministrativa.
Si stabilisce inoltre espressamente che non può essere concessa l’assistenza amministrativa, se sono violati l’«ordine pubblico» o il principio della buona fede. L’assistenza amministrativa è negata in particolare, se lo Stato richiedente utilizza nella sua domanda informazioni ottenute in violazione del Codice penale svizzero (ad es. violazione di un segreto professionale tutelato dal diritto svizzero).
3. Commento alle singole disposizioni
3.1. Parte generale
Articolo 1 OACDI
L’OACDI disciplina la procedura di assistenza ai sensi delle CDI in vista dell’applicazione dei vantaggi delle CDI (art. 4 OACDI) e in vista dell’esecuzione del diritto fiscale interno degli Stati contraenti (art. 5-13 OACDI). La clausola standard sull’assistenza amministrativa è contenuta nell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. Essa è concretizzata in maniera più dettagliata all’interno delle singole CDI svizzere. Ulteriori disposizioni, che concretizzano la clausola di assistenza amministrativa, sono sovente contenute nel protocollo, che è parte integrante della CDI e quale norma è di medesimo livello gerarchico. Oltre alle CDI (compresi i relativi protocolli) anche le ordinanze annesse alle corrispondenti CDI costituiscono la base legale per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa. Le CDI e i relativi protocolli stabiliscono la base di diritto materiale dell’assistenza amministrativa; le ordinanze di esecuzione invece quella di diritto procedurale.
Le disposizioni particolari delle ordinanze individuali concernenti la procedura di assistenza amministrativa sono abrogate dall’OACDI al momento dell’entrata in vigore della relativa convenzione riveduta (art. 15 OACDI). Fatte salve eventuali diverse disposizioni della convenzione applicabile al caso particolare (art. 1 cpv. 2 OACDI), l’OACDI costituisce la base legale esclusiva per la regolamentazione degli aspetti di diritto procedurale dell’esecuzione
dell’assistenza amministrativa ai sensi delle CDI. L’OACDI si applica anche alle procedure di assistenza amministrativa pendenti o future secondo il diritto previgente (cfr. art. 15 in combinato disposto con l’art. 16 OACDI).
Va precisato che la riserva delle diverse disposizioni della convenzione applicabile al caso particolare riguarda anche l’accordo del 19 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e gli