Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

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essere ordinata dal direttore o dal capo dell’amministrazione in causa (cfr. art. 48 cpv. 3 DPA). Al pari del DPA (cfr. art. 48 cpv. 4) l’ordinanza prevede che la persona competente può eseguire di sua iniziativa una misura coercitiva, se vi è pericolo nel ritardo. Si prevede altresì che tale misura è valida soltanto se è approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto (art. 8 cpv. 4 OACDI).

La procedura di apposizione dei sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 DPA non trova applicazione nella procedura di assistenza amministrativa. Questa disposizione è nuova rispetto alle ordinanze esistenti. Essa corrisponde al principio, secondo cui tutte le decisioni incidentali nella procedura di assistenza possono essere impugnate, congiuntamente alla decisione finale, dinanzi al Tribunale amministrativo federale soltanto alla conclusione della procedura (art. 12 cpv. 1 e 2 OACDI). In questo senso anche la perquisizione e il sequestro di atti possono essere impugnati alla conclusione della procedura. Poiché le informazioni non possono essere trasmesse all’estero prima della conclusione della procedura, non risulta alcun danno definitivo da questo disciplinamento.

L’AFC può anche chiedere il sostegno delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni, come pure di altre autorità, nell’esecuzione delle misure coercitive.

Articolo 9 OACDI

Se la persona interessata dalla procedura di assistenza amministrativa è residente in Svizzera, informarla non presenta alcun problema. Essa è contattata direttamente per scritto

dall’AFC.

L’informazione delle persone residenti all’estero è oggetto di un disciplinamento particolare. L’AFC richiede al detentore delle informazioni di fare designare alla persona interessata residente all’estero un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera e fissa un termine per tale designazione (art. 9 cpv. 1 OACDI). Se la persona interessata non designa un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni (o se il detentore delle informazioni non può avvisare la persona interessata), l’AFC la informa sulla procedura di assistenza amministrativa pendente per il tramite dell’autorità richiedente. Al contempo l’AFC stabilisce un termine alla persona interessata per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Nel caso particolare e nella misura, in cui l’autorità estera richiedente vi acconsenta, l’AFC può informare direttamente la persona interessata all’estero (art. 9 cpv. 2 OACDI).

Poiché si tratta di una lettera di informazione, che richiede di volta in volta il consenso espresso delle autorità estere, il recapito diretto all’estero viene ammesso.

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti (art. 9 cpv. 3 OACDI). Si prevede espressamente che il detentore delle informazioni possa anche egli partecipare alla procedura, nei limiti della sua legittimazione a ricorrere contro la decisione finale (cfr. art. 12 cpv. 4 OACDI). La partecipazione del detentore delle informazioni alla procedura dipende solamente dalla circostanza che questi faccia valere i propri interessi (ossia la violazione dei propri diritti) dinanzi all’AFC.

La «ratio» dell’articolo 9 capoverso 3 consiste nell’accelerare per quanto possibile la procedura di assistenza amministrativa e nel razionalizzare i diritti di partecipazione alla stessa. La disposizione corrisponde alle norme procedurali valide per l’assistenza giudiziaria (cfr. il tenore dell’art. 80b cpv. 1 AIMP). Il momento dell’esercizio del diritto di partecipazione non è stabilito (diversamente da quanto previsto dagli articoli 29 segg. PA, che non sono applicabili alla procedura di assistenza amministrativa). La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere negati relativamente a documenti ed atti procedurali, per i quali sussistono motivi di segretezza giustificati dallo scopo della procedura di assistenza amministrativa (art. 9 cpv. 3 OACDI). Questi motivi sono enumerati nell’articolo 27 PA. È ipotizzabile ad esempio un divieto di comunicazione giustificato e limitato nel tempo dell’autorità richiedente. Le informazioni che non sono state rese note alla persona interessata non possono tuttavia essere utilizzate contro di lei nella procedura. Un disciplinamento analogo è contenuto nelle ordinanze in vigore.

Articolo 10 OACDI