Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine
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Le raccolte non autorizzate di prove (per mezzo di domande astratte e collettive) sono espressamente vietate. Non si possono esigere informazioni non contemplate dall’ambito di applicazione della convenzione pertinente.
Se non può dare seguito alla domanda l’AFC lo comunica all’autorità richiedente.
Quest’ultima può completare per scritto la sua domanda (art. 5 cpv. 3 OACDI). Non viene emanata una decisione separata relativa all’accertamento dell’ammissibilità della domanda.
L’AFC allestisce ad uso proprio un elenco di controllo che può essere utilizzato nel quadro dell’esame preliminare della domanda (cfr. allegato).
Articolo 6 OACDI
Se dall’esame preliminare risulta che la procedura di assistenza amministrativa può essere avviata, l’AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni richieste. Essa fissa il termine per la consegna (art. 6 cpv. 1 OACDI). L’AFC lo stabilisce nel quadro di una decisione incidentale. Questa determina le informazioni «probabilmente rilevanti» per la tassazione, che devono essere cercate e consegnate. Secondo l’articolo 12 capoverso 1 OACDI tale decisione è impugnabile congiuntamente alla decisione finale (anche da parte del detentore delle informazioni). Questa disposizione corrisponde alle ordinanze in vigore.
Se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di misure coercitive secondo le disposizioni sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile, l’AFC può ordinare tali misure (art. 8 cpv. 1 OACDI) nel quadro della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Possono essere ordinate esclusivamente le misure coercitive enumerate in maniera tassativa dall’articolo 8 capoverso 2 OACDI (cfr. il commento all’art. 8 OACDI).
Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa l’AFC può fare capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto libri contabili e giustificativi (art. 6 cpv. 3 OACDI). Questa disposizione è nuova e si fonda sul tenore dell’articolo 123 capoverso 2 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). L’AFC può inoltre effettuare audizioni. Queste misure sono applicabili nel quadro del diritto (penale) fiscale svizzero e quindi anche nella procedura di assistenza amministrativa. Nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa tali misure devono corrispondere (come del resto anche le altre misure) al diritto interno ed alla prassi amministrativa e se ne possono discostare soltanto se la convenzione lo consente espressamente. L’articolo 6 capoverso 4 OACDI concretizza per l’appunto questo importante principio, ancorato altresì nella clausola di assistenza amministrativa del capoverso 3 lettera a delle convenzioni.
Articolo 7 OACDI
L’AFC chiede alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di trasmetterle le informazioni in loro possesso, che potrebbero essere necessarie per la risposta alla domanda di assistenza amministrativa (art. 7 cpv. 1 OACDI) nei limiti in cui non vi siano disposizioni contrarie. Sono espressamente fatte salve le disposizioni contrarie del diritto svizzero. Una siffatta disposizione ad esempio è contenuta nell’articolo 40 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) e nell’articolo 112 capoverso 3 LIFD.
L’esame della rilevanza delle informazioni è effettuato dall’AFC. Quest’ultima informa le autorità, cui ha richiesto informazioni, in merito al contenuto essenziale della domanda di assistenza amministrativa; la domanda intera non viene comunicata. Nel corso della procedura la domanda di assistenza infatti potrebbe rivelarsi infondata. Per tutelare la persona interessata le informazioni contenute nella domanda possono essere consultate e utilizzate dalle amministrazioni fiscali cantonali soltanto ad avvenuta conclusione della procedura (cfr. art. 13 cpv. 1 OACDI). Le autorità cui l’AFC richiede informazioni non sono detentori delle informazioni ai sensi dell’OACDI e pertanto ad esempio non sono legittimate a ricorrere.
La regolamentazione dell’articolo 7 OACDI costituisce una novità nella procedura di assistenza amministrativa ma corrisponde esattamente alle prescrizioni legali e alla prassi relati-