Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/3: esiste solo in tedesco o francese. Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera riprende lo standard

dell’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE riguardo all’assistenza amministrativa in materia fiscale. Questa nuova politica relativa all’assistenza amministrativa viene attuata per il tramite dell’adeguamento delle vigenti convenzioni di doppia imposizione (CDI) oppure nel quadro della conclusione di nuove convenzioni. Al contempo il Consiglio federale ha garantito che nulla cambierà relativamente al segreto bancario in ambito fiscale per i contribuenti svizzeri.

Da allora l’AFC ha avviato trattative con numerosi Stati per introdurre nelle convenzioni esistenti o in quelle nuove una disposizione sull’assistenza amministrativa conforme allo standard dell’OCSE (scambio di informazioni di caso in caso, in base a domande concrete e motivate, nell’osservanza del divieto della raccolta di prove non autorizzata).

Le clausole di assistenza amministrativa delle singole CDI contengono le basi di diritto materiale per lo scambio di informazioni tra la Svizzera e l’altro Stato contraente. Esse sono concepite in modo da essere direttamente attuabili sotto il profilo del diritto materiale, ossia non richiedono di essere ripetute nel diritto nazionale. Per contro, l’attuazione organizzativa dei diritti e dei doveri riguardanti la Svizzera in quanto Stato parte della CDI in linea di massima non è oggetto della singola convenzione (ivi inclusi i relativi protocolli e gli scambi di note) ma soggiace alla normativa di esecuzione interna prevista dal diritto nazionale.

Con l’articolo 2 capoverso 1 lettera d del decreto federale del 22 giugno 1951 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2) il Parlamento ha affidato al Consiglio federale la regolamentazione della procedura per lo scambio internazionale di informazioni. Le CDI pertanto stabiliscono in merito a quali oggetti, secondo quali condizioni e per quali scopi gli Stati contraenti possono scambiarsi informazioni; l’OACDI invece disciplina gli aspetti di diritto procedurale dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa.

In conformità con l’attuale prassi e la giurisprudenza relative all’esecuzione delle CDI si propone di regolamentare l’esecuzione dell’assistenza amministrativa, in un primo tempo, in un’ordinanza da emanarsi dal Consiglio federale. In tal modo la Svizzera può adempiere rapidamente i propri impegni. Tuttavia, per tale via, è necessario accettare talune limitazioni, che riguardano in particolare i seguenti aspetti:

• la collaborazione dei Cantoni nell’ottenimento di informazioni, ossia la ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni. In una prima fase l’ottenimento delle informazioni non potrà che competere esclusivamente all’AFC;

• le domande di assistenza amministrativa presentate dalle autorità fiscali svizzere.

Comunque, è prevista la futura traduzione in diritto interno delle nuove clausole di assistenza amministrativa mediante una legge formale. Le tematiche abbordate da siffatta legge possono essere, tra l’altro, l’aumento dell’efficienza grazie ad un’autorità unica competente, i compiti delle amministrazioni cantonali riguardo all’esecuzione dell’assistenza amministrativa, la certezza del diritto nel contesto dell’applicazione di misure coercitive e la presentazione di domande di assistenza amministrativa da parte delle autorità svizzere. In nessun caso, però, sarà ammesso introdurre delle limitazioni degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.

Sulla base di queste considerazioni si chiede al Consiglio federale di avviare i lavori per l’elaborazione di una legge di esecuzione delle nuove clausole di assistenza amministrativa. Il Dipartimento federale delle finanze istituirà a tal fine una commissione di esperti. In tale ambito potranno essere prese in considerazione le prime esperienze tratte dall’OACDI.

L’attuazione dell’assistenza amministrativa da parte della Svizzera sarà oggetto di verifiche a livello internazionale. Il «Global Forum on Transparency and Exchange of Information» effettuerà dei «peer reviews». È nell’interesse della Svizzera che tutti i Paesi, ed in particolare tutte le piazze finanziarie, si attengano ai medesimi standard («level playing field»). Nel quadro del Global Forum la Svizzera potrebbe ottenere una verifica per tutti i Paesi, e più precisamente, in base ai medesimi criteri. I «peer reviews» saranno effettuate in due fasi: