Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Le pene fino a sei mesi possono quindi essere pronunciate sotto forma di pena detentiva con o senza condizionale oppure di pena pecuniaria (senza condizionale). Se il grado di colpevolezza comporta una pena fino a sei mesi, il giudice deve decidere se l’autore va condannato a una pena pecuniaria o a una pena detentiva. La legge ha intenzionalmente tralasciato di definire i criteri in base ai quali stabilire il tipo di pena (pecuniaria o detentiva). Tuttavia non vi sono dubbi che il giudice opterà sempre per una pena detentiva quando prevede che una pena pecuniaria non possa essere eseguita. Possono tuttavia influenzare la scelta della pena anche altri motivi, in particolare considerazioni di natura preventiva speciale e generale. È però impossibile formularli con la dovuta determinatezza, ragion per cui la legge non elenca i criteri pertinenti. Poiché la pena pecuniaria non prevale più sulle pene detentive di breve durata, vanno abrogati gli articoli 41 e 46 capoverso 1 terzo periodo CP e gli articoli 34a e 40 capoverso 1 terzo periodo CPM.

2.1.3 Sospensione condizionale della pena (art. 42 CP; art. 36 CPM)

In seguito alla rinuncia al lavoro di pubblica utilità come sanzione a se stante e alla possibilità di pronunciare una pena pecuniaria con la condizionale, queste due sanzioni vanno eliminate dalle disposizioni sulle pene con la condizionale (art. 42 CP e art. 36 CPM). D’ora in poi la sospensione condizionale è concessa soltanto per la pena detentiva. Questa modifica richiede adeguamenti redazionali.

Costituisce invece una modifica materiale l’abrogazione del capoverso 4. La possibilità di cumulare una pena condizionale con una pena pecuniaria o una multa è stata introdotta soltanto in seguito ai correttivi del 24 marzo 200625 in materia di sanzioni e di casellario giudiziale. L’obiettivo principale era di porre rimedio alla problematica degli ambiti che si sovrappongono: veniva considerato contrario al sistema l’obbligo di sanzionare una contravvenzione con una multa, ossia con una pena pecuniaria da scontare senza condizionale, mentre l’autore di un delitto è di regola punito con una pena pecuniaria poco incisiva in quanto pronunciata con la condizionale. Questo aspetto era stato considerato particolarmente problematico nel caso di infrazioni del codice stradale, perché uno stesso comportamento costituisce una contravvenzione in casi lievi e un reato in casi gravi. Inoltre, il cumulo di pene permette di infliggere una pena incisiva, ossia pronunciata senza condizionale, anche se la prognosi globale non è negativa e quindi la sospensione condizionale è possibile. Anche questa esigenza di rivalsa era strettamente correlata alla pena pecuniaria con la condizionale, il cui effetto preventivo speciale e generale era ritenuto poco dissuasivo26.

Senza la possibilità di concedere la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale per le pene pecuniarie, viene a cadere la necessità di un cumulo di pene dal momento che, negli ambiti che si sovrappongono, la multa (senza condizionale) pronunciata per reati meno gravi non è più contrapposta alla pena pecuniaria senza condizionale inflitta per un reato più grave, ma alla pena pecuniaria senza condizionale oppure alla pena detentiva (con o senza condizionale).

25 RU 2006 3539. Messaggio del 29 giugno 2005 concernente la modifica del Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002 nonché del Codice penale militare nella sua versione del 21 marzo 2003 FF 2005 4197.

26 Riguardo al cumulo di pene: Max Imfeld, Variatio delectat? Die neue Verbundstrafe nach Art. 42 Abs. 4 StGb, Rivista penale svizzera 126 (2008) 41 e Omar Abo Youssef, Die Schnittstellenproblematik im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Rivista penale svizzera 128 (2010) 46.