Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 15 pagine

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principio la CAIS riteneva che la PG-CP non andava sottoposta a una revisione affrettata, ma proponeva di decidere sulla sua efficacia soltanto dopo una approfondita valutazione, basata su vari anni di esperienza. La CAIS ha comunque formulato varie proposte: riguardo alla pena pecuniaria ha ad esempio chiesto di escludere la possibilità della sospensione condizionale, di limitare le aliquote giornaliere a 180 giorni e di fissare un importo minimo. Per compensare l’abrogazione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, la CAIS ha proposto «il cumulo delle pene conformemente all’art. 42 capoverso 4 CP».

1.2 Panoramica delle modifiche proposte

Mentre la revisione del 2002 perseguiva l’obiettivo principale di mettere in secondo piano la pena detentiva di breve durata sostituendola con altre sanzioni, segnatamente la pena pecuniaria, la revisione attuale tiene conto delle critiche avanzate limitando la pena pecuniaria a favore della pena detentiva. Ecco un riassunto del «sistema» proposto:

- la durata della pena detentiva, con o senza condizionale, da 3 giorni a 20

anni;

- è esclusa la pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale

parziale;

- la condizionale parziale è prevista soltanto per le pene detentive fino a due

anni;

- l’aliquota giornaliera massima per le pene pecuniarie è di 180 giorni;

- d’ora in poi, l’aliquota giornaliera minima è di 30 franchi;

- per le pene fino a 180 giorni non prevale più la pena pecuniaria;

- il lavoro di pubblica utilità non è più una sanzione a se stante, ma ridiventa

una modalità di esecuzione. È però esclusa per le contravvenzioni;

- la sorveglianza elettronica è introdotta come modalità di esecuzione delle

pene detentive fino a 180 giorni e come fase di esecuzione al termine di una pena detentiva di lunga durata;

- per le multe è introdotto un fattore di conversione di 100 franchi per

giorno di pena detentiva sostitutiva;

- è reintrodotta l’espulsione dal territorio svizzero senza sospensione a titolo

di prova.

Alla stregua della revisione del 2002 e delle modifiche del 2005, anche le nuove disposizioni del CP e del CPM saranno adeguate in parallelo.

Nel diritto penale minorile si prevede di aumentare da 22 a 25 anni la soglia di età per la soppressione delle misure.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1.1 Pena pecuniaria (art. 34 cpv. 1 e 2, 43 CP; art. 28 cpv. 1 e 2, 37 CPM)

Dall’entrata in vigore della PG-CP riveduta, la pena pecuniaria risulta la pena inflitta con maggior frequenza. Nel 2008 costituiva l’85,7 per cento di tutte le pene e